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Decreto — n. 19071/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against lower court declaring tax litigation extinguished due to procedural time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 19071/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal filed by the Tax Agency against a lower court ruling that extinguished the tax litigation. The lower court found the case extinguished because the procedural timeline for declaring the extinction of the lawsuit had expired without a formal denial. Consequently, the court upheld the decision that the process ended automatically, leaving the costs to the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The court establishes that when the statutory period for declaring the extinction of a tax lawsuit expires without a formal denial, the process is automatically extinguished, and the opposing party cannot challenge this procedural outcome via appeal.

Parole chiave

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tax litigation extinction procedural time limits automatic process termination tax agency appeal costs allocation rule contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, L. 197/2022
Art. 391, comma 3, c.p.c.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25118/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro D'ALESSANDRO CRISTINA EMILIA, rappresentata e difesa d a ll’avvocato MOSTOCOTTO ALESSIA edall'avvocato DEL STABILE FRANCESCO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIA n. 195/ 06/ 2020 depositata il 16/01/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 18/06/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 09/07/2025 La Presidente T