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Decreto — n. 19069/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares process extinguished due to failure to deposit denial of tax incentive by defendant.

Numero d'incarto Decreto — n. 19069/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the tax proceeding extinguished because the defendant failed to deposit the required denial of the tax incentive. The plaintiff, a Maltese company, argued for the tax benefit, while the state agency contended the procedural requirement was not met. Consequently, the court ruled that the process ended automatically under the specific law governing tax incentives.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022; Art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022: The tax incentive procedure is automatically extinguished if the administrative body fails to deposit the formal denial of the request within the statutory timeframe.

Parole chiave

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tax incentive procedure procedural extinction administrative denial L. 197/2022 fiscal benefit court declaration statutory deadline tassa sulle case da gioco

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022
DIST.LOMBARDIA n.4864/ 23/ 2019 depositata il 03/12/2019, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L.
Art. 1, comma 197, della L. n. 197/2022
DIST.LOMBARDIA n.4864/ 23/ 2019 depositata il 03/12/2019, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L.
Art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022
197/2022; che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22857/2020 R.G. proposto da : SKS365 MALTA LIMITED, rappresentata e difesa dall’ avvocato CASELLA PACCA DI MATRICE GILBERTO contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, rappresenta e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ. DIST.LOMBARDIA n.4864/ 23/ 2019 depositata il 03/12/2019, con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 04/07/2025 La Pres