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Decreto — n. 19061/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure: Court declares process extinguished due to lack of objection to tax list update.

Numero d'incarto Decreto — n. 19061/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil process extinguished because the defendant failed to object to the tax authority's list update regarding the extinction of litigation. The lower court ruled that the absence of a formal denial under the relevant law meant the proceedings had naturally concluded. Consequently, the appellate court upheld this procedural outcome, leaving the case closed without further examination.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; The process is extinguished by operation of law when the tax authority updates the list of extinct judgments and the opposing party does not file a timely objection to prevent the extinction.

Parole chiave

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process extinction tax list update lack of objection civil procedure litigation closure procedura giudiziaria tributaria assistenza amministrativa fiscale internazionale associazione internazionale dei trasporti aerei

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.71/2023 R.G. proposto da : INTERNATIONAL AVIATION SUPPLY IAS SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato DE LORENZI MAURIZIO unitamente all'avvocato SAPONARO FABIO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. PUGLIA n. 1474/ 22/ 2022 depositata il 24/05/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 18/06/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 04/07/2025 La Presidente