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Ordinanza — n. 19050/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer's appeal against tax assessment based on self-reported declaration errors despite late integrative filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19050/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the taxpayer's appeal against a tax assessment notice issued for the 2004 tax year. The taxpayer argued that the assessment resulted from a material error in their original declaration regarding income and deductions, which should have been reported in the subsequent 2005 tax year. Although the taxpayer filed integrative declarations late, the Court ruled that the right to contest the tax authority's claim based on such errors persists even after the statutory deadline for corrections has passed.

Regesto Legislator

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Art. 36 ter d.P.R. n. 600/1973; Art. 2, comma 8 bis d.P.R. n. 322/1998: A taxpayer may oppose a tax assessment notice based on a self-reported declaration error even if the deadline for filing integrative declarations has expired, provided the error was not intentional.

Parole chiave

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tax assessment notice declaration error integrative declaration late filing taxpayer rights administrative appeal Cassation Court rettifica delle detrazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973
L’Ufficio, in esito al controllo exart. 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973, rettificò la dichiarazione relativa all’anno 2004 unicamente nell’importo delle ritenute effettuate, non avvedendosi che anche i relativi compensi non andavano dichiarati.
Art. 53, primo comma, Cost.
Art. 97, primo comma, Cost.
Art. 10, primo comma, della legge n. 212 del 2000
53, primo comma, e 97, primo comma, Cost., nonché all’art. 10, primo comma, della legge n. 212 del 2000 ed all’art.
Art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998
212 del 2000 ed all’art. 2, comma 8 bis, del d.P.R.
Art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 15211 del 30/05/2023
602 del 1973(Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 15211 del 30/05/2023;
Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 23093 del 26/08/2024
Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 23093 del 26/08/2024).
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 1 0154 / 20 20 R.G. propost o da : Giuseppe Maria Partinico (C.F. PRTGPP53R23H224K), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. Felice Domenico Retez, con domicilio digitale indicato in ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate,in persona del Direttore pro tempore; –intimata – Avverso la sentenza della C O MMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA – REGGIO CALABRIA n. 478 / 6 / 201 9 , depositat a in data21/2/2019; CARTELLA DI PAGAMENTO r.g. n. 10154/2020a.c.22 /5/2025 Cons. est.

Angelo Napolitano Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 22 maggio 202 5 ; Fatti di causa In data 18 dicembre 2008 fu notificata a Giuseppe Maria Partinico (d’ora in poi, “il contribuente”) una cartella di pagamento ai sensi dell’art. 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973, avente ad oggetto la dichiarazione modello Unico 2005, relativa ai redditi percepiti nell’anno 2004. Il contribuente impugnò la cartella, deducendo che nel corso del 2004 aveva emesso diverse fatture, alcune a favore della società Socib s.p.a. ed altre a favore di Impianti e Costruzioni s.r.l.

I compensi esposti in tali fatture erano stati corrisposti nel 2005, le ritenute erano state versate nel 2006 e sempre nel 2006 erano state emesse le certificazioni. Di conseguenza, i compensi avrebbero dovuto essere dichiarati per l’anno d’imposta 2005, insieme con la ritenuta. Il contribuente, dunque, sarebbe incorso in un errore materiale dichiarando tali redditi con riferimento all’anno 2004. I compensi e la ritenuta, dunque, avrebbero dovuto essere indicati per l’anno 2005, anziché per l’anno 2004. L’Ufficio, in esito al controllo exart. 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973, rettificò la dichiarazione relativa all’anno 2004 unicamente nell’importo delle ritenute effettuate, non avvedendosi che anche i relativi compensi non andavano dichiarati.

Il contribuente, dunque, presentò due dichiarazioni integrative, una per l’anno d’imposta 2004, l’altra per l’anno d’imposta 2005, esponendoin essei compensi e le ritenute. r.g. n. 10154/2020a.c.22 /5/2025 Cons. est. Angelo Napolitano Proposto ricorso avverso la cartella di pagamento nel contraddittorio con l’Ufficio, la C.T.P. di Reggio Calabria accolse le doglianze del contribuente. Interposto appello da parte dell’Ufficio, la C.T.R. lo accolse (con la sentenza richiamata in epigrafe), ritenendo incensurabile l’attività di controllo eseguita dall’amministrazione nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973, oltre che inidonea la documentazione prodotta dal contribuente poiché le dichiarazioni integrative presentate dal contribuente in data 10/2/2009 erano incontestabilmente tardive e, dunque , non si sarebbe potuta ammettere l’esistenza di un credito a favore del contribuente medesimo.

Di conseguenza, fu respinto il ricorso introduttivo del contribuente con la conferma della cartella impugnata. Avverso la sentenza d’appello ha propo sto ricorso per cassazione il contribuente, articolato in un solo motivo. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione di norme di diritto (Art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.) in relazione agli artt. 53, primo comma, e 97, primo comma, Cost., nonché all’art. 10, primo comma, della legge n. 212 del 2000 ed all’art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998”, il contribuente censura la sentenza d’appello per non aver considerato, nel rigettare il ricorso introduttivo, l’orientamento di questa Corte volto a consentire, anche in sede giudiziale, la dimostrazione che la ripresa fiscale si fondi su un errore contra se commesso dal contribuente in sede dichiarativa, errore al quale il contribuente può sempre rimediare, anche in sede contenziosa. 1.1.

Il motivo è fondato. r.g. n. 10154/2020a.c.22 /5/2025 Cons. est. Angelo Napolitano E’ ormai giurisprudenza costante di questa Corte che in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi in danno del contribuente, la dichiarazione integrativa per la loro correzione va presentata, ai sensi dell'art. 2, comma 8 bis, d.P.R. n. 322 del 1998, non oltre il termine di presentazione di quella riguardante il periodo di imposta successivo, portando in compensazione il credito eventualmente risultante, mentre, in caso di avvenuto pagamento di somme maggiori rispetto a quelle dovute, il contribuente, indipendentemente dal rispetto del suddetto termine, può in ogni caso opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pr etesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria, senza però poter opporre in compensazione tali somme, e può chiederne il rimborso entro il termine di quarantotto mesi dal versamento, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973(Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 15211 del 30/05/2023;

Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 23093 del 26/08/2024). Orbene, in applicazione del suddetto principio, deve affermarsi che il contribuente può opporsi alla cartella di pagamento notificatagli ex art. 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973 e dimostrare che la ripresa fiscale è conseguenza di un errore di rappresentazione contenuto nella dichiarazione dei redditi in esito al cui controllo sia stata emessa la cartella, anche se siano scaduti i termini per la dichiarazione integrativa.

2. Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il derivanterinvio, anche per provvedere sulle spesedel presente giudizio, alla C GT - 2 della Calabria, in diversa composizione. P.Q.M Accoglie il ricorso. r.g. n. 10154/2020a.c.22 /5/2025 Cons. est. Angelo Napolitano Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spesedel giudizio di cassazione, alla Corte di Giust