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Ordinanza — n. 19044/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to apparent lack of reasoning on expert report costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19044/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the Regional Tax Court's decision regarding a tax assessment against Ambiente e Sviluppo SCARL. The Administrative Agency argued the lower court failed to substantively address its expert report criticisms, while the taxpayer contended the reasoning was sufficient. The court ruled the appellate judgment's motivation was merely apparent because it abstractly cited relevance without explaining specific costs or refuting the agency's expert objections.

Regesto Legislator

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Art. 36 d.lgs. 546/1992; Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.; Art. 118 disp. att. c.p.c.; Art. 111, comma 6 Cost.; Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.: A tax court judgment is void if its reasoning is merely apparent, failing to concretely explain why specific administrative arguments or expert report criticisms were rejected.

Parole chiave

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apparent lack of reasoning tax assessment annulment expert report criticism Regional Tax Court Cassation annulment ripresa dell'imposta sul valore aggiunto imposizione dell'azienda in materia di doppia imposizione tassa ecologica

Disposizioni normative citate

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Art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992
Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
Art. 111, comma 6 Cost.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 38665 / 20 1 9 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Ambiente e Sviluppo Società Consortile a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Maurizio Villani; –controricorrente – AVVISO DI ACCERTAMENTO r.g. n. 38665/2019a.c.22 /5/2025 Cons. est.

Angelo Napolitano Avverso la sentenza della C O MMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA– LECCE n. 1773 / 201 9 , depositat a in data 4 / 6 /20 1 9 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 22 maggio 202 5 ; Fatti di causa Con avviso di accertamento notificato in data 11 novembre 2011, l’Ufficio controlli della Direzione provinciale di Lecce dell’Agenzia delle Entrate, in seguito ad un controllo della posizione fiscale della Società Ambiente Sviluppo SCARL (d’ora in poi, anche “la contribuente”), determinò un maggior reddito d’impresa, pari ad euro 258.896 per il 2008, accertando una maggiore IRES, una maggiore IRAP, IVA oltre a sanzioni.

Ancora, sulla base del medesimo processo verbale di constatazione, fu notificato in data 14 giugno 2013 un avviso di accertamento con il quale si accertò, per l’anno 2009, una maggiore iva pari ad euro 40.000 oltre a sanzioni per l’indebita detrazione dell’imposta su compensi di competenza del 2008. Non essendo andate a buon fine due istanze di accertamento con adesione, la contribuente propose distinti ricorsi avverso i menzionati avvisi di accertamento. Nel contraddittorio tra le parti, esperita una consulenza tecnica d’ufficio, la C.T.P. di Lecce, riuniti i ricorsi, li accolse in parte.

Su appello dell’Ufficio, nel contraddittorio con la contribuente, la C.T.R. confermò – con la sentenza richiamata in epigrafe - la pronuncia di primo grado. Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. r.g. n. 38665/2019a.c.22 /5/2025 Cons. est. Angelo Napolitano Ha resistito con controricorso la contribuente che, in vista dell’adunanza camerale, ha depositato anche una memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 132, comma 2, n.

4) c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111, comma 6, Cost. in relazione all’art.360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnataper omessa - o, comunque, meramente apparente -motivazione in relazione alle ragioni del mancato accoglimento delle critiche che il consulente dell’Agenzia delle Entrate aveva dettagliatamente rivolto all’elaborato peritale del consulente tecnico d’ufficio. 1.1. Il motivo è fondato. La motivazione della sentenza d’appello è, invero, meramente apparente. Essa si limita ad enunciare in astratto la nozione di inerenza senza spiegare in concreto quali sarebbero i costi asseritamente inerenti e le ragioni per cui i motivi di appello dell’Agenzia delle Entrate sono stati rigettati. Il giudice d’appello, inoltre, si limita ad aderire acriticamente alle “risultanze peritali”, senza minimamente argomentare rispetto alle stessee alle critiche che ad esse l’amministrazione aveva mosso.

2. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo.

3. La sentenza è cassata e la causa è rinviata, anche per le spese del presente giudizio, alla CGT-2 della Puglia, in diversa composizione. P.Q.M r.g. n. 38665/2019a.c.22 /5/2025 Cons. est. Angelo Napolitano Accoglie il primo motivo di ricorsoe dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Pu