Cassation court remands case to lower court pending Supreme Court ruling on new tax law article 21 bis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the interlocutory order inadmissible and remanded the case to the lower tribunal. The taxpayers sought to annul tax assessments based on a new law provision allowing criminal acquittals to invalidate tax liabilities, citing a 2003 acquittal. The court deferred the decision on the merits until the Supreme Court clarifies the scope of the newly introduced statutory article.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 21 bis d.lgs. n. 74/2000; Art. 380 bis.1 c.p.c.: The Court remands the case to the lower tribunal pending a ruling by the Supreme Court on the precise legislative scope of the new provision allowing criminal acquittals to annul tax assessments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 26065 / 20 1 7 R.G. propost o da : Sofind s.r.l. a socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore,Paolo Ambrosini (C.F. MBRPLA58T07L750C) e Claudio Berlini (C.F. BRLCLD60S28F205X), rappresentat i e difes i, anche disgiuntamente, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dagli Avvocati Luigi Paolo Comoglio, Gianpaolo Alice e Cinzia De Micheli, presso la quale sono elettivamente domiciliati in Roma alla via Tacito n. 23; –ricorrenti – contro AVVISO DI ACCERTAMENTO r.g. n. 26065/2017a.c.22 /5/2025 Cons. est.
Angelo Napolitano Agenzia delle Entrate,in persona del Direttore pro tempore; –controricorrente – Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEDEL PIEMONTEn. 534/1/2017, depositata in data 5 / 4 /20 1 7 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 22 maggio 2025; Rilevato che: In data 1° marzo 2001 fu notificato alla allora Sofind s.a.s. di Berlini Claudio C. (successivamente trasformatasi in Sofind s.r.l., d’ora in poi “l’odierna contribuente”)un avviso di accertamento ai sensi dell’art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, relativamente all’anno 1996, contenente una ripresa Irpef, Ilor e conseguenti sanzioni, per il disconoscimento di costi ritenuti indeducibili.
Venne anche notificato un altro avviso di accertamento in relazione all’anno 1997. Gli avvisi furono impugnati dinanzi alla C.T.P. di Vercelli che, dopo averli riuniti, accolse i ricorsi, annullando gliatti impositivi. La C.T.R. del Piemonte riformò integralmente la sentenza di primo grado e confermò gli avvisi di accertamento impugnati. In seguito ad un primo giudizio di cassazione, la sentenza d’appello fu cassata per mancata integrità del litisconsorzio, sicché il giudizio ricominciò dal primo grado, previa l’estensione del contraddittorio ai due soci Ambrosini e Berlini.
La C.T.P., in esito al “nuovo” giudizio, accolse in parte i ricorsi ed annullò parzialmentele riprese. In particolare, le pretese annullate afferivano: per il 1996,al recupero del costo per fatture emesse dalla società L’Arciere Più scarl, nonché al recupero del costo per svalutazione della partecipazione nella società r.g. n. 26065/2017a.c.22 /5/2025 Cons. est. Angelo Napolitano Santa Ritas.r.l.; per il 1997, al recupero del costo per fatture emesse dalla società L’Arciere Più scarl (d’ora in poi anche “L’Arciere Più” ) , nonché al recupero di ricavi non dichiarati afferenti alla vendita delle quote di Eurocostruzioni s.r.l.
Le restanti riprese del 1996 e del 1997 furono ritenute legittime. L’Ufficio appellò la sentenzacon due motivi di gravame. Con il primo, fu denunciata la violazione dei princìpi relativi all’attuale art. 109 Tuir, con riferimento all’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, circa l’inesistenza soggettiva di operazioni fatturate dalla società “L’ArcierePiù”, computate da Sofind s.r.l. come costi deducibili nel 1996 e 1997. Con il secondo motivo di appello, fu dedotta l’erroneità della sentenza appellata con riferimento alla ritenuta illegittimità del recupero dei ricavi inerenti al prezzo di cessione delle quote di partecipazione nella Eurocostruzioni s.r.l.
Nel resistere in giudizio, gli appellati contribuenti (odierni ricorrenti) eccepirono l’inammissibilità dell’appello per mancanza di specificità dei motivi di appello, si difesero con riferimento ai motivi di appello proposti dall’Ufficio e, in via incidentale, proposero appello avverso la sentenza di primo grado, censurandola per non aver accolto le doglianze relative al procedimento sfociato negli atti impositivi impugnati in prime cure. La sentenza d’appello della C.T.R. (indicata in epigrafe) accertò il giudicato interno formatosi sulla questione della svalutazione delle quote di partecipazione nella Santa Rita s.r.l.; rigettò le eccezioni di inammissibilità dell’appello principale; accertò l’inesistenza soggettiva delleprestazioni di cui alle fatture emesse dalla società “L’Arciere Più” , e dunque la ripresa dei relativi costi; accertò la legittimità del ricorso alle presunzioni sulle quali si fondavano gli atti impositivi, ritenendo inverosimile il valore delle quote di partecipazione in Eurocostruzioni r.g. n. 26065/2017a.c.22 /5/2025 Cons. est.
Angelo Napolitano s.r.l., con il conseguente occultamento di imponibile ai danni dell’erario; respinse le doglianze proposte dai contribuenti con l’appello incidentale. Avverso la sentenza d’appello, i ricorrenti svolgono cinque motivi di ricorso. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate, che preliminarmente eccepisce il giudicato che si sarebbe formato a danno dei sociAmbrosini e Berlini, derivante dalle sentenze della C.T.R. del Piemonte nn. 59 e 60 del 2006 (per gli avvisi di accertamento emessi nei confronti del socio accomandatario Berlini), e dalla sentenza n. 61 del 2006 (per l’avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 1997 a carico del socio accomandante Ambrosini.
Il 13 gennaio 2025 i ricorrenti hanno depositato istanza di fissazione dell’udienza, seguita dal deposito di una memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. Considerato che: Sia con l’istanza di fissazione dell’udienza che con la memoria difensiva, Berlini e Ambrosini chiedono che, in applicazione dell’art. 21 bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 87 del 2024, sia annullata la ripresa fiscale fondata sugli stessi fatti oggetto del giudizio penale (cfr. capo A dell’imputazione penale) incardinato nei loro confronti e conclusosi con la sentenza dibattimentale di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Vercelli il 10 marzo 2003, munita di attestato di passaggio in giudicato, perché il fatto non sussiste;
Obiettivamente, l’art. 21 bis del d.lgs. n. 74 del 2000 è rilevante nel caso di specie, perché la sua applicazione (non preclusa dall’essere la sentenza dibattimentale assolutoria passata in giudicato nel 2003, prima dell’entrata in vigore della novella, cfr. Cass., Sez. 5-, Ordinanza n. 23570 del 03/09/2024; Cass., Sez. 5-, Sentenza n. 936 del 15/01/2025)potrebbe determinare l’annullamento della ripresa fiscale r.g. n. 26065/2017a.c.22 /5/2025 Cons. est. Angelo Napolitano fondata sui maggiori ricavi dalla cessione delle quote di partecipazione della Eurocostruzioni s.r.l.
Orbene, ritiene il Collegio che la presente causa debba essere rinviata a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a pronunciarsi proprio sulla effettiva portata precettiva del citato art. 21 bis in seguito alla ordinanza di rimessione di qu