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Ordinanza — n. 19032/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax notice notification nullity, allowing partial appeal continuation for one heir.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19032/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the claim that the appeal notice was null due to improper notification to one heir's lawyer, finding a valid connection existed. However, the court allowed the appeal to proceed only for the other heir who was never notified, resulting in a split decision. Consequently, the lower court's judgment was quashed with a remand for the first heir and declared final for the second.

Regesto Legislator

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Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; Art. 17 d.lgs. n. 546/1992: Notification is null only if no link exists between the recipient and the interested party; otherwise, it is valid, but non-notification to a co-heir renders that portion of the appeal ineffective.

Parole chiave

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tax appeal notification nullity of service heir representation legal representative link judgment finality remand to lower court tax administration procedure notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo di ricorsoproposto, rubricato “Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. –Violazione o falsa applicazione di norme di diritto – Art.
Art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992
–Violazione o falsa applicazione di norme di diritto – Art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 –Nullità della notifica dell’atto di appello da parte dell’Ufficio”, i contribuenti deducono che il processo di secondo grado è stato introdotto con atto di appellodell’Ufficio delle Entrate di r.g.
Art. 382 comma 3 c.p.c.
Art. 12 comma 7 del d.lgs. n. 546 del 1992
Si rinviene, infatti, all’interno del fascicolo del giudizio di merito, il conferimento di incarico difensivo, ai sensi dell’art. 12, comma 7, del d.lgs.
Art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973
Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 22 maggio 2025; Fatti di causa Antonio e Giuseppe Barrile (d’ora in avanti, anche “i contribuenti”) ricevettero, in data 9/5/1997, quali eredi di Fortunato Barrile, la notificazione di un avviso di mora emesso ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 6470 del 21/03/2011
Orbene, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, la notificazione è inesistente solo quando manchi qualsiasi collegamento tra il soggetto al quale l’atto viene notificato e quellonell’interesse del quale la legge prescrive lanotifica (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 6470 del 21/03/2011; Cass., Sez.
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16759 del 29/07/2011
6470 del 21/03/2011; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16759 del 29/07/2011; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 28285 del 18/12/2013
16759 del 29/07/2011; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 28285 del 18/12/2013).
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 1401 / 20 1 6 R.G. propost o da : BARRILE ANTONIO (C.F. BRRNTN58H09H22QO ) e Giuseppe Barrile (C.F. BRRGPP54M17H224V), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Vincenza D’Amico , elettivamente domiciliati in Roma,alla via di Ripetta n. 121, presso lo studio Biondi ; –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore; –intimata – Avverso la sentenza della C O MMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA – REGGIO CALABRIA n. 518 / 6 / 201 5 , depositat a in data15/4/2015;

AVVISO DI MORA IRPEF– QUESTIONI RELATIVE ALLA NOTIFICAZIONE DELL’ATTO DI APPELLO r.g. n. 1401/2016a.c. 22 / 5 /202 5 Cons. est. Angelo Napolitano Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 22 maggio 2025; Fatti di causa Antonio e Giuseppe Barrile (d’ora in avanti, anche “i contribuenti”) ricevettero, in data 9/5/1997, quali eredi di Fortunato Barrile, la notificazione di un avviso di mora emesso ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973in rettifica dei redditi dichiarati per l’anno 1990 dal de cuius.

I contribuenti ricorsero alla C.T.P. di Reggio Calabria indicando i rispettivi indirizzi di residenza, senza elezione di domicilio. La C.T.P. accolse il ricorso. Su appello dell’Ufficio, notificato al dott. Domenico Condemi, che aveva assistito Antonio Barrile in primo grado senza essere domiciliatario dei ricorrenti, la C.T.R. riformò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti,affidato ad un solo motivo. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. Con ordinanza interlocutoria del 4/10/2024, questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa dell’acquisizione del fascicolo del giudizio di merito.

Acquisito il fascicolo, la causa è stata fissata per la trattazione all’adunanza camerale del 22 maggio 2025, in prossimità della quale i ricorrenti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo di ricorsoproposto, rubricato “Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. –Violazione o falsa applicazione di norme di diritto – Art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 –Nullità della notifica dell’atto di appello da parte dell’Ufficio”, i contribuenti deducono che il processo di secondo grado è stato introdotto con atto di appellodell’Ufficio delle Entrate di r.g. n. 1401/2016a.c. 22 / 5 /202 5 Cons. est.

Angelo Napolitano Reggio Calabria del 3/3/1999 che risulta notificato ad essi in data 5/3/1999 alla via Filippini n. 33 di Reggio Calabria presso lo studio del dott. Condemi. Tale notifica sarebbe “nulla e/o inesistente” e non potrebbe produrre alcun effetto. I contribuenti rappresentano che avevano sottoscritto il ricorso di primo grado personalmente, senza l’ausilio di difensore, indicando quale domicilio le rispettive residenze anagrafiche. Il solo Antonio Barrile, poi, aveva conferito mandato per la rappresentanza in giudizio al proprio commercialista, con l’espressione “conferisco mandato a rappresentarmi con ogni facoltà di legge nel presente giudizio al dott.

Domenico Condemi”, in calce all’avviso di trattazione dell’udienza per la sospensione del provvedimento impugnato. Essendo stato, dunque, l’atto di appello notificato ad un soggetto che non era stato eletto quale domiciliatario da nessuno dei due contribuenti(pur essendosi erroneamente qualificato il dott. Condemi, nella memoria difensiva depositata in occasione dell’udienza di discussione del giudizio di primo grado, “domiciliatario” dei ricorrenti), essendo stato ricevuto l’incarico difensivo in primo grado solo da Antonio Barrile, i contribuenti chiedono la cassazione della sentenza impugnata “con conseguente sostanziale conferma della sentenza di primo grado”. 1.1.

All’esito dell’esame degli atti del fascicolo di merito, d eve darsi atto chenon si rinviene una valida elezione di domicilio, da parte dei contribuenti, presso lo studio del dott. Domenico Condemi, che, peraltro, risulta essere stato nominato difensore solo da Antonio Barrile, non anche da Giuseppe. Si rinviene, infatti, all’interno del fascicolo del giudizio di merito, il conferimento di incarico difensivo, ai sensi dell’art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 546 del 1992, solo da parte di Antonio Barrile (cfr. l’avviso di r.g. n. 1401/2016a.c. 22 / 5 /202 5 Cons. est.

Angelo Napolitano trattazione dell’istanza di sospensione dell’atto impugnato in primo grado). Orbene, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, la notificazione è inesistente solo quando manchi qualsiasi collegamento tra il soggetto al quale l’atto viene notificato e quellonell’interesse del quale la legge prescrive lanotifica (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 6470 del 21/03/2011; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16759 del 29/07/2011; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 28285 del 18/12/2013). Nel caso di specie, tra il dott. Domenico Condemi, al quale risulta essere stato notificato l’atto di appello dell’amministrazione, e Antonio Barrile esiste un collegamento, costituito dal mandato difensivo conferito dal secondo al primo nel corso del giudizio di primo grado.

Tale collegamento fa sì che la notifica effettuata presso il dott. Condemi, nell’interesse di Antonio Barrile, non sia inesistente, bensì nulla.

2. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio con riferimento al rapporto processuale tra l’amministrazione e Antonio Barrile, con onere per l’amministrazione, rimasta soccombente in primo grado, di riassumere il giudizio di rinvio mediante notificazione del ricorso presso la residenza di Antonio Barrile dichiarata nel corso del giudizio di primo grado. 2.1. Con riferimento, invece, al rapporto processuale tra Giuseppe Barrile e l’amministrazione, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio (ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c.) perché il processo d’appello non poteva proseguire, a causa della - in effetti - omessa notificazione a Giuseppe Barrile dell’atto di gravame(con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado).

3. Con riferimento al rapporto processuale tra l’amministrazione e Antonio Barrile, le spese del presente giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio. r.g. n. 1401/2016a.c. 22 / 5 /202 5 Cons. est. Angelo Napolitano 3.1. Con riguardo al rapporto processuale tra l’amministrazione e Giuseppe Barrile, invece, per le spese del giudizio di appello non occorre provvedere, non avendo egli svolto in secondo grado attività difensiva (proprio in quanto non costituitosi) , mentre le spese del presente giudizio –relative a detto rapporto - seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M Accoglie il ricorso dientrambi i ricorrenti. Cassa la sentenza impugnata con riferimento al rapporto processuale tra l’Agenzia delle Entrate e Antonio Barrile e rinvia la causaalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al rapporto processuale tra l’Agenzia delle Entrate e Giuseppe Barrile. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore di Barrile Giuseppe, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 1.200,00per compensi, oltre al rimborso delle