Cassation declares tax litigation extinguished due to procedural listing confirming automatic termination under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished after the lower court confirmed the case's automatic termination via a procedural listing. The parties argued over the validity of the listing under the new law reducing litigation times, while the State contended the process ended by operation of law. The court ruled that the listing definitively proved the case's conclusion, leaving no room for further proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022: The insertion of a case into the list of extinguished proceedings by the tax authority constitutes definitive termination of the litigation, barring further appeals unless specific conditions for resumption are met.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16664/2021 R.G. proposto da: Ricorrente principale MARCHESE CLAUDIO, rappresentato e difeso dall'avvocato CIPRIANI FABIO e DAVIDE PANDOLFO Controricorrente e ricorrente incidentale BINETTI MARCO rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE NACCARATO e CLAUDIO CAMBEDDA BONFANTINI CATALDO, MARINELLI STEFANO e COSTA CATERIANA -Intimati - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - controricorrente Ricorrenti successivi ATLETICA BRESCIA 1950 ASD, ATLETICA BRESCIA 2010 ASD e PELI STEFANO, rappresentati e difesi dagli avvocati MORELLI MASSIMO e CARETTA FRANCESCO contro AGENZIE DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO –resistente avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
LOMBARDIA SEZ.DIST. BRESCIAn.3065/23/2020 depositata il 21/12/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, i