Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to lack of opposition to tax debt declaration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinguished because the defendant failed to oppose the tax authority's declaration of debt extinction. The lower court ruled that the absence of a formal objection within the statutory timeframe meant the debt was legally extinguished under the new tax law. Consequently, the appellate court upheld this procedural outcome, confirming that the process terminated without a substantive trial on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The process is extinguished if the debtor does not file an opposition to the tax authority's declaration of debt extinction within the prescribed period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27840/2020 R.G. proposto da: COEDIL SRL (IN PERSONA DELL’AMMINISTRATORE SCELZA RAFFAELE) E DI BARTOLOMEO ANTONIO, rappresentati e difesi dall'avvocato SANSONE MARCO Contro AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. CAMPANIA SEZ. DIST. SALERNO n. 504/05/2020 depositata il 16/01/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 18/06/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 26/06/2025 La Preside