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Decreto — n. 19022/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19022/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19022/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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O Sul ricorso n. 34997/2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro ARCHITETTURA FUNERARIA INDSTRIALIZZATA BOLTRO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Francesco Pollini e Dante Grossi; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 1202/3/2018, depositata il 9 luglio 2018. Visto l’atto depositato il 21 giugno 2023 con il quale il ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio dichiarando perfezionata tra le parti la definizione agevolata ai sensi dell’art. 36 DL n. 124/2019; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 19022/2025 — snciv · Corte di Cassazione: O Sul ricorso n. 34997/2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro ARCHITETTURA FUNERARIA INDSTRIALIZZATA BOLTRO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Francesco Pollini e Dante Grossi; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 1202/3/2018, depositata il 9 luglio 2018. Visto l’atto depositato il 21 giugno 2023 con il quale il ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio dichiarando perfezionata tra le parti la definizione agevolata ai sensi dell’art. 36 DL n. 124/2019; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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onorario dell'architetto diritto a una degna sepoltura studio d'architettura favor testamenti legittimazione a contestare licenza estinzione dell'obbligazione

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
124/2019; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 34997/2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro ARCHITETTURA FUNERARIA INDSTRIALIZZATA BOLTRO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Francesco Pollini e Dante Grossi; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 1202/3/2018, depositata il 9 luglio 2018. Visto l’atto depositato il 21 giugno 2023 con il quale il ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio dichiarando perfezionata tra le parti la definizione agevolata ai sensi dell’art. 36 DL n. 124/2019; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 08/07/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c