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Decreto — n. 19018/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19018/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19018/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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O Sul ricorso n. 27479/2019 proposto da: FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ MEPACK SRL UNIPERSONALE, in persona del curatore fallimentare e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Benedetto Santacroce; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente e ricorrente in via incidentale- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 78/5/2019, depositata l’11 febbraio 2019. Visto l’atto depositato il 6 febbraio 2024 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 19018/2025 — snciv · Corte di Cassazione: O Sul ricorso n. 27479/2019 proposto da: FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ MEPACK SRL UNIPERSONALE, in persona del curatore fallimentare e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Benedetto Santacroce; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente e ricorrente in via incidentale- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 78/5/2019, depositata l’11 febbraio 2019. Visto l’atto depositato il 6 febbraio 2024 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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ritiro dell'azione giudiziaria conseguenze del ritiro sospensione della procedura di fallimento revoca dell'opposizione abbandono definitivo del procedimento procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 6 febbraio 2024 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 27479/2019 proposto da: FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ MEPACK SRL UNIPERSONALE, in persona del curatore fallimentare e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Benedetto Santacroce; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente e ricorrente in via incidentale- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 78/5/2019, depositata l’11 febbraio 2019. Visto l’atto depositato il 6 febbraio 2024 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 08/07/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a