Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 19006/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to new hearing regarding tax judgment conflict with criminal acquittal.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19006/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court remitted the case to a new hearing due to a significant interpretative conflict regarding the effect of a criminal acquittal on tax proceedings. The taxpayer argued that the lower court violated the principle of res judicata by ignoring a prior criminal acquittal, while the tax agency resisted this claim. The court found the issue too complex with opposing judicial precedents and referred it to the Supreme Court's Plenary Section for clarification.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 651 comma 1 c.p.p.; Art. 2909 cod. civ.; Art. 324 c.p.c.; Art. 113 c.p.c.; Art. 1 comma 2 D.lgs. 546/1992; Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; Art. 21-bis d.lgs. 74/2000: When a lower court fails to address the relevance of a criminal acquittal in tax proceedings, creating a conflict with established case law, the Supreme Court may refer the question to the Plenary Section to clarify the scope of the criminal judgment's effect on civil tax liability.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal acquittal tax res judicata judicial conflict Plenary Section tax proceedings interpretative conflict remittal to new hearing accertamento del reddito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 651 comma 1 c.p.p.
–Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 651 comma 1 c.p.p., in relazione agli artt.
Art. 2909 cod. civ.
Art. 324 c.p.c.
Art. 113 c.p.c.
e 324 c.p.c., nonché dell’art. 113 c.p.c., in relazione all’art.
Art. 1 comma 2 D.lgs. 546/1992
e 324 c.p.c., nonché dell’art. 113 c.p.c., in relazione all’art.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
546/1992 (art. 360, comma 1 , n.
Art. 21-bis d.lgs. 74/2000
La Corte di cassazione, riscontrando un contrasto interpretativo, ha rimesso alle Sezioni Unite il compito di chiarire l’ambito di applicazione dell’art. 21-bis del d.lgs.
art. 651 comma 1 c.p
–Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 651 comma 1 c.p.p., in relazione agli artt.
artt. 2909 cod. civ
651 comma 1 c.p.p., in relazione agli artt. 2909 cod. civ.
art. 113 c.p
e 324 c.p.c., nonché dell’art. 113 c.p.c., in relazione all’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.17504/2023 R.G. proposto da MONTEREALE Gaetano , rappresentato e difeso dal l'avvocato Giovanni Giorgio, con domicilio digitalepresso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della P uglia n. 453/2023 , depositata i l 20 febbraio 2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2025 dal Consigliere Gianluca Grasso. FATTI DI CAUSA 1. – All’esito della verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza di Andria, l’Agenzia delle entrate in data 16 dicembre 2016 notificava a Montereale Gaetano l’avviso di accertamento n. TVS010901963/2016 mediante il quale recuperava a tassazione, ai sensi degli articoli 39, comma 2, e 41 d.P.R. n. 600 del 1973, una maggiore imposta ai fini IRPEF complessivamente pari ad euro 15.210,00; maggiori addizionali comunali e regionali pari rispettivamente ad euro 762,00 ed euro 300,00; un maggior contributo previdenziale dovuto dagli artigiani pari ad euro 11.140,00; ai sensi dell’articolo 55 del d.P.R. n. 633 del 1972 una maggiore imposta IVA complessivamente pari ad euro 98.623,00; una maggiore imposta IRAP pari ad euro 2.410,00 determinata induttivamente ai sensi dell’articolo 39 comma 2 d.P.R. n. 600 del 1973.

Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari. Con sentenza n. 866/2018 del 30marzo 2018 la Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso. 2. –Avverso tale sentenza proponeva appello il contribuente. Con sentenza n. 453/2023, depositata in data 20febbraio 2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia ha rigettatol’appello del contribuente. 3. –Il contribuente ha proposto ricorso alla Corte di cassazione affidato a due motivi. Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso. 4.

–Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. –Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 651 comma 1 c.p.p., in relazione agli artt. 2909 cod. civ. e 324 c.p.c., nonché dell’art. 113 c.p.c., in relazione all’art. 1 comma 2, D.lgs. 546/1992 (art. 360, comma 1 , n. 3 c.p.c. ), per aver la Corte di giustizia tributaria di secondo grado violato il giudicato esterno e, contemporaneamente, omesso di pronunciarsi sulla rilevanza della sentenza del Tribunale di Trani emessa nell’ambito del procedimento penale n. 3140/2017.

La Corte di cassazione, riscontrando un contrasto interpretativo, ha rimesso alle Sezioni Unite il compito di chiarire l’ambito di applicazione dell’art. 21-bis del d.lgs. 74/2000, con particolare riferimento agli effetti del giudicato penale di assoluzione nel processo tributario. Stante la rilevanza della questionerimessa alle Sezioni Unite, a fronte degli opposti orientamenti giurisprudenziali registrati, è opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo. P.Q.M La Corterinvia la causa a nuovo ruolo. Cos