Italian Supreme Court dismisses appeal due to timely withdrawal by the appellant, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished following the appellant's timely withdrawal of the case. Although the underlying tax dispute involved agricultural income classification for a solar plant, the appellant voluntarily abandoned the litigation before the final ruling. Consequently, the court issued a declaratory order dismissing the appeal without examining the substantive merits of the tax arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A unilateral withdrawal of a cassation appeal during the proceedings extinguishes the process without requiring the opposing party's acceptance, resulting in the finality of the lower court's judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32497/2018 R.G. proposto da: CIRIACO SERGIO rappresentato e difeso dagli avv.ti D'AYALA VALVA FRANCESCO e QUATTROCCHI ANDREA -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA n. 351/2018depositata il 13/04/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025 dal Consigliere MILENA BALSAMO. FATTI DI CAUSA 1.La società agricola Energy impugnava l'avviso di accertamento catastale con il quale l'Agenzia delle entrate negava il riconoscimento dei requisiti di ruralità del fabbricato di proprietà dell'ente e mutava la categoria dell'immobile da D/10 a D/1.
I giudici di prossimità respingevano il ricorso della contribuente. Sull'appello della società, la Commissione regionale dell’Abruzzo accoglieva parzialmente il gravame ritenendo che il reddito derivante dalla vendita dei primi 200 kilowatt di energia doveva essere condotto nel reddito agricolo. In particolare, i giudici regionali affermavano che il reddito prodotto dall'impianto fotovoltaico, intanto può essere qualificato come agricolo in quanto sia sub valente rispetto al reddito che venga prodotto con l'attività di coltivazione del terreno.
Gli appellanti hanno dedotto che nel 2014 hanno posto in essere le premesse per lo svolgimento di attività agricole e di allevamento ma ciò che qui rileva è che nell'anno in questione la società non ha prodotto alcun reddito derivante da attività agricola sicché non risulta rispettato il criterio della prevalenza di quel reddito rispetto a quello dell'impianto fotovoltaico. Posto che se è vero che la gran parte delle fatture esibite dagli appellanti sono riconducibili all'installazione dell'impianto fotovoltaico, è anche vero che sono stati progettati e realizzati gli impianti di coltivazione acquaponica, è stato coltivato l'orzo e risultano allevati animali domestici .
Avverso detta sentenza, la contribuente ricorre per la sua Cassazione sulla base di dodici motivi. Replica con controricorso l'amministrazione finanziaria. MOTIVI DI DIRITTO 1. Superfluo l’esame del ricorso per cassazione in quanto, in prossimità dell'udienza, in data 19 gennaio 2025, la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia sottoscritto sia dal legale rappresentante della società che dal difensore, sul rilievo che il successivo Docfa non era stato rettificato dall’amministrazione. 2.La rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ.; la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo (ai sensi degli art. 390 e 391 c.p.c.) (Cass.n.6407/2004, Cass.n.10841/2003 delle Sezioni Unite;
Cass. n. 11211/2004, Cass. n. 1913/2008; Cass. n. 277790/2021). Al riguardo va ricordato che ove il ricorrente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità - atto che non ha carattere "accettizio" - trattandosi di atto unilaterale recettizio che produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione, la quale rileva solo ai fini delle spese (Cass. 29 luglio 2014 n. 17187; S.U. n. 22438/2018; Cass. n. 18886/19; Cass.28 maggio 2020, n. 10140Cass. n. 34429/2020; n. 9474/2020; Cass. n. 9143/2021; Cass. n. 9828/2024; Cass. m. 133/2024) - non richiede l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali.
Con la rinuncia, si determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, al che consegue il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione(per tutte Cass. Sez. U, n. 34429/2019).
3. La rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ. (Cass. n.6407/2004, Cass.n.10841/2003 delle Sezioni Unite; Cass. n. 11211/2004, Cass. n. 1913/2008; Cass. n. 277790/2021). Al riguardo va ricordato che ove il ricorrente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, l’atto, non avendo carattere "accettizio", produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione, che rileva solo ai fini delle spese; pertanto, la rinuncia non necessita dell'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali (Cass. 29 luglio 2014 n. 17187; S.U. n. 22438/2018; Cass. n. 18886/19; Cass.28 maggio 2020, n. 10140 Cass. n. 34429/2020; n. 9474/2020; Cass. n. 9143/2021; Cass. n. 9828/2024; Cass. m. 133/2024), determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, al che consegue il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (per tutte Cass. Sez. U, n. 34429/2019).
6. Sussistono, quindi, le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione; deve pertanto essere emessa conforme declaratoria. 7.Non ricorrono le condizioni per ritenere dovuto dal ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo stabilito dall'art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, in quanto "tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ... ma non per quella sopravvenuta" (Cass. n. 13636/2015; Cass.n. 14782/2018). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese del presente giudizio. Cosi deciso in Roma, nella camera di