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Ordinanza — n. 18978/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to waiver of proceedings via declaration of 'rottamazione quater' benefit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18978/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Ruisi and Lombardo against a tax collection notice. The taxpayers had previously declared their acceptance of the 'rottamazione quater' benefit, which constituted an unequivocal waiver of the legal action. Consequently, the court ruled that the taxpayers lost their standing to pursue the case, leading to the extinction of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A declaration of acceptance of a tax benefit constitutes an unequivocal waiver of the legal action, extinguishing the interest to sue and rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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waiver of legal action rottamazione quater benefit extinction of proceedings loss of standing tax collection appeal tassa d'iscrizione nel registro pagamento dell'emolumento ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 3, c.p.c.
Con il primo motivo i ricorrenti prospettano la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 391 c.p.c.
Art. 13, paragraph 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
L'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 482 c.p
601 del 1973, dell’art. 482 c.p.c., dell’art.
art. 391 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
(Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 26 febbraio 2015, n.
Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971
10140; Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971;
Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378
Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n.
Cass., 5 maggio 2011, n. 9857
7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n.
Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732
9857); e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n.
Cass. Sez. U, n. 20621/2023
Sez. U, n. 20621/2023
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8720/2018 R.G. proposto da Ruisi Dorotea e Lombardo Luca, rappresentati e difesi dall’Avv. Ercole Noto Sardegna e dall’Avv. Salvatore Catalano e dall’Avv. De Angelis Antonia – ricorrente – contro Riscossione Sicilia s.p.a., già Se.ri.t. Sicilia s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Lorenzo Loverso – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria Regionale della Sicilia, n. 3645 depositata il 22 settembre 2017 Udita la relazione svolta nella udienza del 24 giugno dalla Consigliera Stefania Billi.

FATTI DI CAUSA La controversia ha ad oggetto una cartella di pagamento (n. 29620120055949805) con cui l’Agenzia delle Entrate, a mezzo di Riscossione Sicilia s.p.a. (d’ora in poi controricorrente), ha chiesto il pagamento a Dorotea Ruisi e Luca Lombardo (d’ora ricorrenti) il F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 8720/2018 pagamento di un’imposta di registro e accessori (pari a complessivi Numero sezionale 5451/2025Numero di raccolta generale 18978/2025 € 111.992,90), dovuta per la registrazione di una sentenzaData pubblicazione 10/07/2025 del Tribunale civile di Palermo (n. 324 del 2004).

La CTP ha rigettato il ricorso e la C.T.R., ha respinto l'appello proposto dagli odierni ricorrenti. Avverso la sentenza i ricorrenti hanno proposto ricorso fondato su sei motivi e hanno depositato atto di rinuncia, mentre la controricorrente si è costituita con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo i ricorrenti prospettano la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. degli artt. 480, comma 4, c.p.c. e 125 c.p.c., dell’art. 50 del d.p.r. n. 601 del 1973, dell’art. 482 c.p.c., dell’art. 21 septies della l. n. 241 del 1990, introdotto dalla l. n. 15 del 2005 e dell’art. 36, comma 4 ter, del d.l., n. 249 del 2007, convertito in l. n. 31 del 2008.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti prospettano la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dell’art. 60, comma 2, del d.p.r. n. 63 del 1972, nonché dell’art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti prospettano la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dell’art. 12, comma 4, del d.p.r. n. 602 del 1973.

4. Con il quarto motivo i ricorrenti prospettano la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., degli artt. 7, l. n. 212 del 2000.

5. Con il quinto motivo i ricorrenti prospettano la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990 e dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000.

6. Con il sesto motivo i ricorrenti prospettano la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., 2 F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 8720/2018 degli artt. 14, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. Numero sezionale 5451/2025Numero di raccolta generale 18978/2025 17 e 25 del d.p.r. n. 602 del 1973.

Data pubblicazione 10/07/2025 7. Preliminarmente si osserva che effettivamente i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia con il quale hanno rappresentato che la cartella impugnata è stata oggetto di definizione agevolata, rottamazione quater, giusta dichiarazione di adesione del 29.6.2023, proposta da Maria Cristina Lombardo, coobbligata in solido nel pagamento del tributo oggetto del giudizio. Ritiene il Collegio che tale dichiarazione costituisca un’inequivoca affermazione della parte di rinuncia al giudizio, con conseguente assenza di interesse ad agire.

8. Come statuito dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte, ma pur sempre di carattere ricettizio, poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ. (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971;

Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980). Nel caso di specie la rinuncia è stata notificata, come risulta da comunicazione agli atti dell’ufficio.

L'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova 3 F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 8720/2018 Numero sezionale 5451/2025 applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazioneNumero di raccolta generale 18978/2025, in quanto Data pubblicazione 10/07/2025 tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di prelievo di natura tributaria (Cass., Sez.

U, n. 20621/2023, Rv. 668224 - 02), è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

9. Ne consegue l’estinzione del giudizio. Le spese dell’intero giudizio vanno compensate.

P.Q.M.

La Corte dichiar