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Ordinanza — n. 18976/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18976/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18976/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8721/2018 R.G. proposto da Lombardo Anna e Lombardo Maria Cristina, rappresentate e difese dall’Avv. Ercole Noto Sardegna e dall’Avv. Salvatore Catalano e dall’Avv. Antonia De Angelis – ricorrente – contro Riscossione Sicilia s.p.a., già Se.ri.t. Sicilia s.p.a, rappresentata e difesa dall’Avv. Simone Becchetti e Antonio Maiorana – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria Regionale della Sicilia, n. 3644 depositata il 22 settembre 2017 Udita la relazione svolta nella udienza del 24 giugno dalla Consigliera Stefania Billi.

Regesto Legislator

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art. 482 c.p, art. 391 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 18976/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Con il quarto motivo le ricorrenti prospettano la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dell’art. 60 del d.p.r. n. 600 del 1973.

Parole chiave

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recupero dei costi tassa d'iscrizione nel registro rimborso dell'imposta preventiva ricupero d'imposta ritiro delle conclusioni civili decadenza dal diritto di regresso

Disposizioni normative citate

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art. 482 c.p
601 del 1973, dell’art. 482 c.p.c., dell’art.
art. 391 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 20621/2023
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8721/2018 R.G. proposto da Lombardo Anna e Lombardo Maria Cristina, rappresentate e difese dall’Avv. Ercole Noto Sardegna e dall’Avv. Salvatore Catalano e dall’Avv. Antonia De Angelis – ricorrente – contro Riscossione Sicilia s.p.a., già Se.ri.t. Sicilia s.p.a, rappresentata e difesa dall’Avv. Simone Becchetti e Antonio Maiorana – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria Regionale della Sicilia, n. 3644 depositata il 22 settembre 2017 Udita la relazione svolta nella udienza del 24 giugno dalla Consigliera Stefania Billi.

FATTI DI CAUSA La controversia ha ad oggetto una cartella di pagamento (n. 29620120055949805) con cui l’Agenzia delle Entrate, a mezzo di Riscossione Sicilia s.p.a. (d’ora in poi controricorrente), ha chiesto a Anna Lombardo e Maria Cristina Lombardo (d’ora in poi ricorrenti) il F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 8721/2018 pagamento di un’imposta di registro e accessori (pari a complessivi Numero sezionale 5452/2025Numero di raccolta generale 18976/2025 € 111.992,90), dovuta per la registrazione di una sentenzaData pubblicazione 10/07/2025 del Tribunale civile di Palermo (n. 324 del 2004) La CTP ha rigettato il ricorso e la C.T.R., ha respinto l'appello proposto dalle odierne ricorrenti.

Avverso la sentenza le ricorrenti hanno proposto ricorso fondato su sette motivi e hanno depositato atto di rinuncia, mentre la controricorrente si è costituita con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo le ricorrenti prospettano la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. degli artt. 480, comma 4, c.p.c. e 125 c.p.c., dell’art. 50 del d.p.r. n. 601 del 1973, dell’art. 482 c.p.c., dell’art. 21 septies della l. n. 241 del 1990, introdotto dalla l. n. 15 del 2005 e dell’art. 36, comma 4 ter, del d.l., n. 249 del 2007, convertito in l. n. 31 del 2008.

2. Con il secondo motivo le ricorrenti prospettano la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dell’art. 60, comma 2, del d.p.r. n. 63 del 1972, nonché dell’art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000.

3. Con il terzo motivo le ricorrenti prospettano la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dell’art. 12, comma 4, del d.p.r. n. 602 del 1973.

4. Con il quarto motivo le ricorrenti prospettano la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dell’art. 60 del d.p.r. n. 600 del 1973.

5. Con il quinto motivo le ricorrenti prospettano la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000.

6. Con il sesto motivo le ricorrenti prospettano la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., 2 F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 8721/2018 c.p.c., dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990 e dell’art. 7 della l. n. Numero sezionale 5452/2025Numero di raccolta generale 18976/2025 212 del 2000. Data pubblicazione 10/07/2025 7. Con il settimo motivo le ricorrenti prospettano la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., degli artt. 14, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 17 e 25 del d.p.r. n. 602 del 1973.

8. Preliminarmente si osserva che effettivamente le ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia con il quale hanno rappresentato che la cartella impugnata è stata oggetto di definizione agevolata, rottamazione quater, giusta dichiarazione di adesione del 29.6.2023, proposta dalle ricorrenti, coobbligate in solido nel pagamento del tributo oggetto del giudizio. Ritiene il Collegio che tale dichiarazione costituisca un’inequivoca affermazione della parte di rinuncia al giudizio, con conseguente assenza di interesse ad agire.

9. Come statuito dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte, ma pur sempre di carattere ricettizio, poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ. (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971;

Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); e, peraltro, in assenza di dette formalità, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980). Nel caso di specie la rinuncia è stata notificata, come risulta da comunicazione agli atti dell’ufficio. 3 F i r m a t o D a :

S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 8721/2018 L'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo Numero sezionale 5452/2025Numero di raccolta generale 18976/2025 introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che Data pubblicazione 10/07/2025 pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di prelievo di natura tributaria (Cass., Sez.

U, n. 20621/2023, Rv. 668224 - 02), è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte dichiara