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Decreto — n. 18926/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18926/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18926/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7417/2020 R.G. proposto da: GEO APPALTI SRL rappresentato e difeso dall’avvocato SANSONE MARCO -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.CAMPANIA n.9098/2019 depositata il 05/12/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 18926/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 7417/2020 R.G. proposto da: GEO APPALTI SRL rappresentato e difeso dall’avvocato SANSONE MARCO -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.CAMPANIA n.9098/2019 depositata il 05/12/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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liquidazione degli onorari difensivi accollo delle spese procedurali spese di esecuzione ripetibili dell'avvocato anticipi delle spese calcolo e tasso di rimborso

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 7417/2020 Numero sezionale 2193/2025 Numero di raccolta generale 18926/2025 Data pubblicazione 10/07/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7417/2020 R.G. proposto da: GEO APPALTI SRL rappresentato e difeso dall’avvocato SANSONE MARCO -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.CAMPANIA n.9098/2019 depositata il 05/12/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 7417/2020 Numero sezionale 2193/2025 Numero di raccolta generale 18926/2025 Data pubblicazione 10/07/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 09/07/2025 IL CONSIGLIERE DELEGATO Milena Balsamo Numero registro generale 7417/2020 Numero sezionale 2193/2025 Numero di raccolta generale 18926/2025 Data pubblicazione 10/07/2025