Decreto — n. 18921/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8121/2019 R.G. proposto da: GESTEL SRL GESTIONE ENTRATE LOCALI SRL CONCESSIONARIA PER IL COMUNE DI RIVA DEL GARDA rappresentata e difesa dagli avv.ti PACINI CLAUDIA e BENINI LUCA -ricorrente- contro HYDRO DOLOMITI ENERGIA SRL rappresentata e difesa dagli avv.ti PAULETTI ENRICO e NICASTRO ROSAMARIA -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TRENTO n.67/2018 depositata il 01/08/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 18921/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 8121/2019 R.G. proposto da: GESTEL SRL GESTIONE ENTRATE LOCALI SRL CONCESSIONARIA PER IL COMUNE DI RIVA DEL GARDA rappresentata e difesa dagli avv.ti PACINI CLAUDIA e BENINI LUCA -ricorrente- contro HYDRO DOLOMITI ENERGIA SRL rappresentata e difesa dagli avv.ti PAULETTI ENRICO e NICASTRO ROSAMARIA -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TRENTO n.67/2018 depositata il 01/08/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8121/2019 R.G. proposto da: GESTEL SRL GESTIONE ENTRATE LOCALI SRL CONCESSIONARIA PER IL COMUNE DI RIVA DEL GARDA rappresentata e difesa dagli avv.ti PACINI CLAUDIA e BENINI LUCA -ricorrente- contro HYDRO DOLOMITI ENERGIA SRL rappresentata e difesa dagli avv.ti PAULETTI ENRICO e NICASTRO ROSAMARIA -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TRENTO n.67/2018 depositata il 01/08/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 8121/2019 Numero sezionale 2191/2025 Numero di raccolta generale 18921/2025 Data pubblicazione 10/07/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 09/07/2025. IL CONSIGLIERE DELEGATO Milena Balsamo Numero registro generale 8121/2019 Numero sezionale 2191/2025 Numero di raccolta generale 18921/2025 Data pubblicazione 10/07/2025