Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, representing the Campania Region, had not acted to advance the case against the tax agency and its counterparties. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for judgment within forty days constitutes a deemed waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6735/2022 R.G. proposto da: REGIONE CAMPANIA rappresentata e difesa dall’avv.CONSOLAZIO MARIA LAURA -ricorrente- contro GESTIONE ITALIA SOCIETA' PER AZIONI rappresentata e difesa dall’avv. ROSA LAURA -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- nonchè contro GESTIONE ITALIA SRL, AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 2 Numero registro generale 6735/2022 Numero sezionale 2190/2025 Numero di raccolta generale 18919/2025 Data pubblicazione 10/07/2025 -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
CAMPANIA n.7457/2021 depositata il 20/10/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della società delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; in favore dell’amministrazione finanziaria in euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 09/07/2025 IL CONSIGLIERE DELEGATO Milena Balsamo Numero registro generale 6735/2022 Numero sezionale 2190/2025 Numero di raccolta generale 18919/2025 Data pubblicazione 10/07/2025