Decreto — n. 18915/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALAZIO n.6048/2017 depositata il 19/10/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 18915/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12197/2018 R.G. proposto da: DE SANTIS MARIO rappresentato e difeso dagli avv.ti MANNINO RICCARDO e BERNARDINI LEONARDO -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE rappresentate e difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrenti- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA I, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA II -intimati- Numero registro generale 12197/2018 Numero sezionale 2189/2025 Numero di raccolta generale 18915/2025 Data pubblicazione 10/07/2025 avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
LAZIO n.6048/2017 depositata il 19/10/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente ( Agenzia delle Entrate e Agenzia- Riscossione), delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.350,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 09/07/2025 IL CONSIGLIERE DELEGATO Milena Balsamo Numero registro generale 12197/2018 Numero sezionale 2189/2025 Numero di raccolta generale 18915/2025 Data pubblicazione 10/07/2025