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Ordinanza — n. 18905/2025 — snciv Generato dall'IA

Court allows bank's appeal, quashing lower court for failing to apply tax law exemption on prescription for credit claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18905/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the bank's appeal against a lower court judgment regarding tax refund claims. The bank argued that a specific law prevented the tax agency from claiming prescription on debts from 1990, while the lower court had dismissed this based on general prescription rules. The court ruled that the specific statutory provision creates an obligation for the administration not to invoke prescription for certain periods, making the lower court's decision legally erroneous.

Regesto Legislator

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Art. 2, comma 58, Legge n. 350/2003; Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: The specific statutory provision imposes an obligation on the financial administration not to invoke prescription for tax refund claims within a defined period, and failure to apply this mandatory rule constitutes a ground for cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax refund claims prescription period financial administration obligation cassation appeal IRPEF excesses legal error review tax law interpretation rimborso fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2, comma 58, Legge n. 350/2003
Ricorreva in appello l’istituto di credito, rilevando di aver ricevuto riconoscimento di debito da parte dell’Ufficio nel 2010 e che, in ogni caso, non poteva opporsi la prescrizione del diritto, stante l’espresso divieto contenuto nell’art. 2, comma 58, l.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Violazione di legge in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c..
Art. 10, comma 1, Legge 212/2000
Con il secondo motivo si profila violazione dell’art. 10 della Legge 212/2000 con riferimento ai principi di collaborazione e buona fede nel rapporto tra contribuente e amministrazione finanziaria.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.U. n. 12284/2024
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5430/2023 R.G. proposto da BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LA RISCOSSA DI REGALBUTO SOCIETA' COOPERATIVA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VENTIQUATTRO MAGGIO, 43, presso lo studio dell’avvocato DI SIENA MARCO (DSNMRC71L01D969K) che larappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA diCOMM.TRIB.REG. della SICILIAn. 7526/2022 , depositata il 09/09/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2025dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA Nella dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 1990 (presentata nel 1991), La Banca di credito cooperativo “La Riscossa” di Regalbuto esponeva un credito pari ad €.742.736,29, chiedendone formalmente il rimborso. Seguivano solleciti nel 2005 e nel 2010 la certificazione del proprio credito da parte dell’Agenzia delle entrate. Perdurando l’inadempimento, nel 2010 era impugnato il silenzio rifiuto avanti al giudice di prossimità che però rigettava il ricorso.

Ricorreva in appello l’istituto di credito, rilevando di aver ricevuto riconoscimento di debito da parte dell’Ufficio nel 2010 e che, in ogni caso, non poteva opporsi la prescrizione del diritto, stante l’espresso divieto contenuto nell’art. 2, comma 58, l. n. 350/2003 che specificamente riguarda i crediti Irpeg ed Irpef degli istituti di credito. L’appello era favorevole alla parte contribuente, ma la sentenza era cassata con rinvio da questa Corte. Il giudizio di riassunzione non apprezzava le ragioni della parte contribuente, ritenendo maturata la prescrizione e non vincolante la prefata disposizione speciale, per cui l’Agenzia non sarebbe tenuta a rinunciare all’eccezione di prescrizione dei crediti in oggetto.

Altresì, la certificazione del credito resa da Agenzia delle entrate nel 2010 non sarebbe riconoscimento di debito, non avendone i requisiti formali e sostanziali. Avverso questa sentenza propone ricorso la Banca di credito cooperativo “La Riscossa” di Regalbuto, affidandosi a due motivi, successivamente illustrati con memoria, mentre l’Agenzia delle entrate, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, ha spiegato controricorso. CONSIDERATO 1. Vengono proposti due motivi di ricorso. 1.1. Con il primo motivo si prospetta illegittimità della sentenza impugnata nella misura in cui attribuisce natura meramente facoltativa alla previsione di cui dell’art. 2, comma 58, della Legge n. 350/2003.

Violazione di legge in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.. In altri termini, vi sarebbe un palese errore normativo concernente il ruolo e la funzione attribuiti all’art. 2, comma 58, della Legge n. 350/2003, laddove la Commissione tributaria regionale – aderendo implicitamente all’interpretazione fatta propria dall’Ufficio nella presente controversia –ha concluso nel senso “(…) che l’art. 2, comma 58, della Legge n. 350/2003 non impedisce all’Agenzia delle Entrate di eccepire l’intervenuta prescrizione del diritto al rimborso”. 1.2.

Con il secondo motivo si profila violazione dell’art. 10 della Legge 212/2000 con riferimento ai principi di collaborazione e buona fede nel rapporto tra contribuente e amministrazione finanziaria. Illegittimità della sentenza impugnata in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.. In sostanza, le argomentazioni fatte proprie dalla sentenza in scrutinio violano i principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 10, comma 1, della L. 212/00 secondo cui “i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e buona fede”.

2. Il primo motivo è fondato ed assorbente, mentre vanno disattese le eccezioni di parte pubblica, ove affermano un’inammissibile richiesta di revisione nel merito. La questione è già stata affrontata e definita con sentenza resa a sezioni unite di questa Suprema Corte di legittimità, cui occorre dare continuità. Ed infatti, l'art. 2, comma 58, l. n. 350 del 2003, pone a carico dell'amministrazione finanziaria l'obbligo di non far valere la prescrizione del diritto del contribuente al rimborso delle eccedenze IRPEF e IRPEG sulle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997; tale obbligo, la cui violazione è rilevabile d'Ufficio dal giudice, cessa dopo un decennio, pari ad un nuovo periodo di prescrizione, decorrente dall'entrata in vigore della legge stessa (1° gennaio 2004) (così Cass. S.U. n. 12284/2024). La sentenza in scrutinio non ha fatto buon governo di questi principi, donde il ricorso è fondato e la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito.

3. Il secondo motivo resta assorbito.

4. Conseguentemente, il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal primo motivo, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si attenga ai sopra esposti principi. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in ragione del motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Sicilia, in diversa composizione,