Cassation appeal dismissed as inadmissible due to invalid special power of attorney by tax agency successor.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the special power of attorney issued by the successor tax agency was invalid. The appellant, representing the successor to 'Riscossione Sicilia S.p.A.', submitted a private written power of attorney to a private lawyer, whereas the law mandates representation by the State Attorney's Office. The court ruled that without a specific State Attorney's authorization or a valid State Attorney's power of attorney, the private representation lacks legal standing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 76, comma 2, d.l. 25 maggio 2021, n. 73; Art. 1, comma 8, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193; In the absence of special rules, the succession of the Agenzia delle Entrate - Riscossione to 'Riscossione Sicilia S.p.A.' requires representation by the State Attorney's Office, rendering a private power of attorney to a free-forum lawyer invalid and the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
in virtù di procura speciale a mezzo di scrittura privata autenticata dal Notaio Andrea De Nicola da Roma il 2 maggio 2022, rep. n. 177893, racc. n. 11776, in qualità di successore a titolo universale con decorrenza dall’1 ottobre 2021 nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della “Riscossione Sicilia S.p.A.”, già con sede in Palermo, ai sensi dell’art. 76, comma 2, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni Trigona, con studio in Palermo (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: giovannitrigona@pecavvpa.it), elettivamente domiciliata presso l’Avv.
Cristina Oliveti, con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE PREAVVISO DI ISCRIZIONE IPOTECARIA PRESCRIZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE AVVOCATO DEL LIBERO FORO CONTRO Fallimento della “Edil Scavi S.r.l.”, con sede in Palermo , in persona del curatore pro tempore; INTIMATO NEI CONFRONTI DI Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domicilia;
RESISTENTE Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore; INTIMATO avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale per la Sicilia il 13aprile 2022, n. 3265 /0 8 /20 2 2 ; udita la relazione della causa svolta nellacamera di consiglio non partecipata del 28 maggio 2025 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE:
1. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione, in qualità di successore a titolo universale ex legedella “Riscossione Sicilia S.p.A.”,ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionaleper la Sicilia il 13 aprile 2022, n. 3265/08/2022, che, in controversia su impugnazione di preavviso di iscrizione ipotecaria n. 29676201600001105 dell’8 luglio 2016 nei confronti della “Edil Scavi S.r.l.” (all’epoca, in bonis) da parte della “Riscossione Sicilia S.p.A.”per l’importo di € 1.383.554,66 in dipendenza di varie cartelle di pagamento per tributi erariali e locali , ha parzialmente accolto l’appello proposto in via principale dalla “Edil Scavi S.r.l.” ed h a rigettato l’appello proposto in via incidentale dalla “ Riscossione Sicilia S.p.A .” (alla quale l’Agenzia delle Entrate –Riscossione era subentrata ex lege in corso di causa), nel giudizio di cui anche l’Agenzia delle Entrate ed il Comune di Palermo erano parti, avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale diPalermo il 27 marzo 2017, n. 2025/12/2017, con compensazione delle spese giudiziali.
2. L a C ommissione t ributaria r egi onale ha parzialmente riformato la decisione di prime cure– che aveva parzialmente accolto i l ricorso originario del la contribuente ed aveva annullato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in relazione alle cartelle di pagamento contrassegnate nel ricorso originario con i nn. 1 ) , 2 ) , 6 ) , 9 ) , 11 ) , 18 ) , 20 ) , 22 ) , 23), 24), 28), 29), 30), 33), 34), 35), 36) , 38 ) e 39 ) , per intervenuta decadenza e/o prescrizione del diritto alla riscossione dei tributi ad esse sottesi, e, in alcuni casi, per presunta irregolarità della notifica– nel senso di annullare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria anche in relazione alle cartelle di pagamento contrassegnate nel ricorso originario con i nn. 3), 12), 13), 14), 17) e 21 ) , ritenendo che la sentenza appellata fosse errata «nella parte in cui esclude l’intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi».
2. L’Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita per la sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione, mentre il Fallimento (nel frattempo dichiarato) della “Edil Scavi S.r.l.” ed il Comune di Palermo sono rimasti intimati. CONSIDERATO CHE:
1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, comma 163, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 2946, 2948, n. 4), cod. civ., e 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello, con riguardo alle cartelle di pagamento nn. 29620020092434792000 , 29620040098197223000 e 29620060068657755000 , « si contesta la loro prescrizionefacendo riferimento a presunti atti interruttivi successivi alla loro notifica, ma la sentenza impugnata fa riferimento per le stesse alla decadenza di cui all’articolo 1, comma 163, della L. n.296/2006», laddove, secondo la ricorrente, «contrariamente a quanto statuito in sentenza, l’eccezione di decadenza (così come quella di prescrizione) maturata in data antecedente all’iscrizione a ruolo avrebbe dovuto essere sollevata in sede di notifica della cartella di pagamento» (pagina 10 del ricorso).
2. Preliminarmente, si rileva l’inammissibilità del ricorso proposto da difensore del libero foro nell’interesse dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione. 2.1Secondo la giurisprudenza di questa Corte, come è stato già affermato nel caso di subentro ex art. 1, comm i 5 e 8 , del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, alle società del gruppo “Equitalia S.p.A.” (a partire da: Cass., Sez. 5^, 20 novembre 2020, n. 26531– nello stesso senso , tra le tante : Cass., Sez. 5^, 22 novembre 2021, n. 35801;
Cass., Sez. 3^, 27 maggio 2022, n. 17265; Cass., Sez. Trib., 14 novembre 2023, n. 31616; Cass., Sez. Trib., 2 ottobre 20204, n. 25925; Cass. Sez. Trib., 1 giugno 2025, n. 14723), in mancanza di regole speciali e differenti, anche nella successione nei rapporti processuali diAgenzia delle Entrate - Riscossionea “ Riscossione Sicilia S.p.A . ” - avvenuta in forza dell'art. 76 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con decorrenza dall’1 ottobre 2021 - trovano applicazione l'art. 1, comma 8, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 , e il Protocollo del 22 giugno 2017 tra A genzia delle Entrate – Riscossione e l'Avvocatura Generale dello Stato, secondo il quale il patrocinio della prima davanti alla Corte di Cassazione è convenzionalmente affidato all'Avvocatura Generale dello Stato, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l'apposita motivata delibera dell'Agenziaprevista dal comma 4 dell'art. 43 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611; ne consegue che, in difetto di tali presupposti, la procura speciale rilasciata dall’Agenzia delle Entrate –Riscossione, subentrata ex legealla “RiscossioneSicilia S.p.A .” , ad un avvocato del libero foro è invalida e il ricorso per cassazione va dichiaratoinammissibile (in termini:
Cass., Sez. 3^, 17 gennaio 2024, n. 1806). 2.2Pertanto, non resta al collegio che dichiarare l’absolutio ab instantia.
3. Nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali, non essendo stata svolta attività difensiva dalla resistente e dagli intimati.
4. Si rammenta, infine, che l’art. 22 del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, il quale ha modificato il testo dell’art. 12, comma 5, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha esteso all’Agenzia delle Entrate –Riscossione – con decorrenza dal 31 marzo 2023 (art. 25 del citato d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56), con efficacia anche per i procedimenti già pendenti (in termini:
Cass., Sez. Trib., 6 giugno 2023, n. 15845; Cass., Sez. Trib., 23 agosto 2023, n. 25161; Cass., Sez. Trib., 31 agosto 2023, n. 25487; Cass., Sez. Trib., 31 luglio 2024, n. 21619; Cass., Sez. Trib., 7 maggio 2025, n. 12096) - il regime previsto dall’art. 158 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in materia di “Spese nel processo in cui è parte l’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse”. Per cui, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, P.Q.M La Cortedichiara l’inammissibilità del ricorso.
Così deciso a Roma nell a camera di consiglio del 2 8 maggio 2025. IL PRESIDENTE Giacomo Maria Stalla