Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18884/2025 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax refund claim for late IRAP deduction by invalidating lower court's strict deadline application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18884/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court allowed the bank's appeal against a tax authority decision denying a refund for late IRAP deductions. The bank argued that the 48-month deadline for requesting refunds should not have expired for tax years prior to the new law's enactment, despite the inability to file electronically until later. The court ruled that the deadline only expired if it was still pending when the new law took effect, not when electronic filing became possible, thereby overturning the lower court's dismissal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2, comma 1-quater, d.l. n. 201/2011; Art. 38, d.P.R. n. 602/1973: The 48-month refund deadline expires only if pending at the law's entry into force, not when electronic filing becomes possible.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax refund deadline IRAP deduction decadence period electronic filing tax authority appeal legislative discretion jurisdictional review tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2, comma 1-quater, d.l. n. 201/2011
Con il primo motivo si deduce: illegittimità della sentenza impugnata per erronea interpretazione del comma 1-quater dell’art. 2 del D.L.
Art. 38, d.P.R. n. 602/1973
I gradi di merito erano sfavorevoli alla parte contribuente, sull’assunto che il rimborso doveva essere chiesto entro i 48 mesi dal versamento, a mente dell’art. 38 DPR n.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Violazione di legge in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c..

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. T, n. 20390/2023
Cass. T, n. 20390/2023; ma già Cass.
Cass. VI-5, n. 29043/2019
Cass. V, n. 11087/2019
29043/2019 e Cass. V, n. 11087/2019).
Cass. T, n. 11262/2023
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11845/2024 R.G. proposto da BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LA RISCOSSA DI REGALBUTO SOCIETA' COOPERATIVA, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA XXIV MAGGIO 43, presso lo studio dell’avvocato DI SIENA MARCO (DSNMRC71L01D969K) che larappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n.9622/2023, depositata i l 27/11/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2025dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA In data 19 febbraio 2013 la Banca di Credito Cooperativo “La Riscossa” di Regalbuto presentava all’Agenzia delle entrate istanza telematica per il conseguimento del rimborso dell’IRES pari ad €.35.989,00 per la mancata deduzione dell’IRAP relativa al costo del personale con rifermento alle annualità 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, ai sensi dell’art. 2, comma 1-quater, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201. Precisa la contribuente che la presentazione dell’istanza telematica avveniva in data 19 febbraio 2013, primo giorno in cui era possibile accedere con la predetta procedura, fissata come unica ed esclusiva dall’Ufficio.

In assenza di qualsiasi cenno di riscontro da parte dell’Ufficio, nel gennaio 2018 la Banca sollecitava la restituzione del quantum richiesto, ottenendo risposta favorevole per tutti i periodi di imposta ad eccezione del solo 2007, che era ritenuto tardivo. I gradi di merito erano sfavorevoli alla parte contribuente, sull’assunto che il rimborso doveva essere chiesto entro i 48 mesi dal versamento, a mente dell’art. 38 DPR n. 602/1973, cioè entro il giugno 2012, essendo stato corrisposto il saldo Ires per il 2007 al giugno 2008. Donde ricorre l’istituto bancario contribuente, affidandosi a due mezzi, illustrati altresì con memoria, mentre spiega controricorso l’Agenzia delle entrate, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato.

CONSIDERATO 1. Vengono proposti due motivi di ricorso. 1.1. Con il primo motivo si deduce: illegittimità della sentenza impugnata per erronea interpretazione del comma 1-quater dell’art. 2 del D.L. 201 del 2011 in combinato disposto con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 dicembre 2012. Violazione di legge in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.. In altri termini, la sentenza impugnata sarebbe viziata da un palese errore normativo concernente l’interpretazione, tanto letterale quanto sistematica, della disciplina introdotta dall’art. 2 del D.L. 201/2011, poiché è contraddittorio affermare che l’istanza di rimborso presentata per il 2007 fosse tardiva perché “(…) il termine decadenziale di 48 mesi (giugno 2012) sebbene pendente al 28.12.2011 (vale a dire alla data di entrata in vigore del D.L. 201/2011 – n.d.r. - ) era tuttavia già decorso alla data d i presentazione dell’istanza telematica, avvenuta il 19.02.2013”.

In tal guisa, infatti, il termine per il rimborso sarebbe comunque scaduto prima che fosse attivo il canale informatico, unico mezzo per proporre l’istanza di rimborso. 1.2. Con il secondo motivo si profila violazione dell’art. 10 della Legge 212/2000 con riferimento ai principi di collaborazione e buona fede nel rapporto tra contribuente e amministrazione finanziaria. L’illegittimità della sentenza impugnata in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.. In sostanza, le argomentazioni fatte proprie dalla sentenza in scrutinio violerebberoi principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 10, comma 1, della L. 212/00 secondo cui “i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e buona fede”.

2. Il primo motivo è fondato ed assorbente. La questione è già stata esaminata da questa Suprema Corte di legittimità con orientamento cui merita qui dare continuità. Ed infatti, in tema di imposte sui redditi, la disciplina introdotta dall'art. 2, comma 1-quater, del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., in l. n. 214 del 2011, che consente di chiedere il rimborso delle maggiori imposte versate in conseguenza dell'intervenuta deducibilità analitica dell'IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente, trova applicazione soltanto con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla data di entrata in vigore del d.l. cit., era ancora pendente il termine di quarantotto mesi per richiedere il rimborso previsto a pena didecadenza dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, essendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di tale previsione, nella parte in cui non consente l'estensione delle richiamate disposizioni ai periodi d'imposta precedenti, perché, in materia di agevolazioni, il legislatore ha un potere ampiamente discrezionale, censurabile solo in caso di palese arbitrarietà o irrazionalità, nella specie insussistenti, tenuto conto dell'ancoraggio della norma al menzionato termine decadenziale e della recessività dell'esigenza di tutelare un eventuale affidamento incolpevole rispetto a quella di dare certezza alle situazioni giuridiche (cfr.

Cass. T, n. 20390/2023; ma già Cass. VI- 5, n. 29043/2019 e Cass. V, n. 11087/2019). Altresì, è stato affermato che in materia di sopravvenuta deducibilità dell'Irap ai fini delle imposte sul reddito ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1 quater, del d.l. n. 201 del 2011, per i contribuenti che al 2 marzo 2012 abbiano già inoltrato istanza di rimborso relativa a periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali era ancora pendente il termine ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, l'eventuale presentazione, con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 140973 del 2012 dell'istanza di rimborso in via telematica relativa ai medesimi periodi, non ha determinato la perdita di efficacia dell'istanza già presentata e non preclude la prosecuzione del giudizio introdotto avverso il silenzio-rifiuto formatosi su quest'ultima, al fine di accertare, nel merito la fondatezza dell'invocato diritto alla ripetizione (cfr.

Cass. T., n. 11262/2023). In altri termini, ai fini della decadenza è sufficiente la pendenza del termine al momento dell’entrata in vigore della novella, ovvero il d.l. n. 201/2011, in disparete il momento in cui concretamente è stato possibile presentare la domanda in forma telematica. Il motivo è quindi fondato ed assorbente.

3. Il secondo motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo.

4. In definitiva, il ricorso è fondato per le ragioni attinte dal primo motivo, con assorbimento del secondo, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si uniformi ai principi sopra enunciati. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in ragione del motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Sicilia, in