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Decreto — n. 18872/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18872/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18872/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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DELLA LOMBARDIA n. 562/2023 depositata il 13/02/2023; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 11031/2023 Numero sezionale 2182/2025 Numero di raccolta generale 18872/2025 Data pubblicazione 10/07/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 18872/2025 — snciv · Corte di Cassazione: DELLA LOMBARDIA n. 562/2023 depositata il 13/02/2023; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 11031/2023 Numero sezionale 2182/2025 Numero di raccolta generale 18872/2025 Data pubblicazione 10/07/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Parole chiave

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spese di difesa anticipo delle spese spese di gratuito patrocinio diritto a un difensore ripetibili condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
562/2023 depositata il 13/02/2023; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11031/2023 R.G. proposto da: COOPERATIVA ABBIATENSE S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ABBIATEGRASSO PIAZZA MARCONI N. 21, presso lo studio dell’avvocato BOSCO GIOVANNI (BSCGNN57B04C286R) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG.

DELLA LOMBARDIA n. 562/2023 depositata il 13/02/2023; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 11031/2023 Numero sezionale 2182/2025 Numero di raccolta generale 18872/2025 Data pubblicazione 10/07/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 02/07/2025.

Il Consigliere delegato Roberto Succio Numero registro generale 11031/2023 Numero sezionale 2182/2025 Numero di raccolta generale 18872/2025 Data pubblicazione 10/07/2025