Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the applicants failed to request a decision within the statutory 40-day period. The applicants, Fava Roberto and Bertazzo Antonella, challenged a tax court judgment against the Revenue Agency but did not act within the required timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1402/2023 R.G. proposto da: FAVA ROBERTO e BERTAZZO ANTONELLA, elettivamente domiciliati in PATERNO' (CT), VIA LUDOVICO ARIOSTO, 3, presso lo studio dell’avvocato BALSAMO ANNA MARIA (BLSNMR65E41C351O) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. del PIEMONTE n.658/2022, depositata il 30/05/2022;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 1402/2023 Numero sezionale 2180/2025 Numero di raccolta generale 18836/2025 Data pubblicazione 10/07/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che i ricorrenti abbiano chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.153,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 27/06/2025 LUCIO NAPOLITANO Numero registro generale 1402/2023 Numero sezionale 2180/2025 Numero di raccolta generale 18836/2025 Data pubblicazione 10/07/2025