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Ordinanza — n. 18799/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer's appeal for insufficient reasoning on legal costs despite administrative victory.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18799/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the taxpayer's cassation appeal against a tax authority victory, ordering the revocation of the lower court's decision. The taxpayer argued that the appellate court improperly compensated legal costs based solely on the 'particularity of the issues' without addressing the administrative party's total victory. The court ruled that such cost compensation requires specific justification under Article 92 of the Code of Civil Procedure, which was absent here, thus violating the duty to provide reasoned judgments.

Regesto Legislator

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Art. 92, comma 2 c.p.c.; Art. 15 d.lgs. 546/1992: Legal costs may be compensated against a winning party only in cases of absolute novelty, changed jurisprudence, or grave exceptional reasons, which must be expressly motivated; a generic reference to the particularity of the issues without specific justification violates the duty to provide reasoned judgments.

Parole chiave

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legal costs compensation duty to provide reasoned judgments tax administrative litigation appellate court reasoning Code of Civil Procedure administrative victory cassation appeal canone del diritto di superficie

Disposizioni normative citate

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Art. 92, comma 2, c.p.c.
In tema dispese legali, la compensazione per le spese sancita dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (nella versione "ratione temporis" applicabile, ovvero in quella conseguente alla riformulazione per effetto dell’art.
Art. 15, d.lgs. n. 546/1992
162/2014, essendo il giudizio stato introdotto in primo grado nel 2015) e richiamato dall’art. 15 del d.
Art. 91, comma 1, c.p.c.
92, comma 2, c.p.c., a fronte della piena soccombenza dell’Ufficio appellante e, quindi, contestualmente violando il principio generale prescritto dall’art. 91, comma 1, c.p.c.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 111 Cost.
e dell’art. 111 Cost. ai sensi dell’art.
art. 111 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9312/2024
Cass. n. 23592/2024
9312/2024 e Cass. n. 23592/2024).
Corte costituzionale n. 77/2018
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6476/2022 R.G. proposto da: VELLA PASQUALE, rappresentato e difeso dall’Avvocato Tonino Argento; Pec: ) - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata ex lege. controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 7006/2021, depositata in data 28 luglio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 giugno 2025 dal Consigliere dr.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di Pasquale Vella l’avviso di accertamento n. TY501BF02977 con cui l’Ufficio chiedeva il pagamento della somma di euro 2.110,00 a titolo IRPEF, addizionali regionali e comunali, sul maggior reddito asseritamente Avviso di accertamento – IRPEF –2011 – regime delle spese processuali conseguito nell’anno di imposta 2011, accertandolo in complessivi euro 15.227,00.

2. Avverso l’avviso di accertamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Agrigento. I motivi del ricorso erano incentrati sulla circostanza secondo cui non potevano essere soggette a tassazione le somme percepite a titolo di canone di affitto, in quanto le stesse non erano state incassate nell’anno d’imposta 2011, e sull’inapplicabilità dell’art. 67 TUIR ai proventi derivanti dalla costituzione del diritto di superficie. Si costituiva l’Agenzia delle Entrateche instava per il rigetto.

3. La C.t.p., con sentenza n. 1143/2016 accoglieva il ricorso del contribuente condividendone le doglianze.

4. Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi alla C.t.r. della Campania; il contribuente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.

5. La C.t.r. della Sicilia, con sentenza n. 7006/2021, depositata in data 28 luglio 2021, rigettava l’appello dell’Ufficio, confermando la sentenza di primo grado quanto all’inesistenza della prova relativa all’incasso delle somme a titolo di canone di locazione e l’inapplicabilità dell’art. 67 TUIR ai proventi relativi al diritto di superficie di terreno agricolo non edificabile.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 4 giugno 2025. Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 15 e 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., dell’art. 118, secondo comma, disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost. ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», il ricorrente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r ha compensato le spese, nonostante la soccombenza dell’Ufficio, motivando la relativa statuizione esclusivamente sulla base della “particolarità delle questioni esaminate”.

2. Il motivo è fondato. In tema dispese legali, la compensazione per le spese sancita dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (nella versione "ratione temporis" applicabile, ovvero in quella conseguente alla riformulazione per effetto dell’art. 13, comma 1, d.l. n. 132/2014, conv. nella l. n. 162/2014, essendo il giudizio stato introdotto in primo grado nel 2015) e richiamato dall’art. 15 del d. lgs. n. 546/1992 , pone riferimento, al di là dell’ipotesi della soccombenzareciproca, ai casi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, nonché –a seguito dell’intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 77/2018 – a quelli in cui sussistano analoghe gravi ed eccezionali ragioni, da motivare espressamente (come già previsto dal ricordato art. 15, comma 2, del d. lgs. n. 546/1992, nella sua versione in vigore dal 1° gennaio 2016).

Pertanto, il disposto del citato secondo comma dell’art. 92 del codice di rito può trovare applicazione in presenza di unasituazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e di eventuali “gravi ed eccezionali ragioni”, con la conseguenza che la relativa valutazione del giudice di merito può essere sindacata in sede di legittimità ove esso si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente (cfr., da ultimo, Cass. n. 9312/2024 e Cass. n. 23592/2024). 2.1.

Nella fattispecie in esame, la C.t.r. è incorsa nel denunciato vizio, laddove, in presenza della soccombenza dell’ amministrazione erariale(con conferma della sentenza di primo grado), ha disposto la compensazione delle spese di secondo grado sulla base dell’apodittico presupposto della “particolarità delle questioni esaminate”, senza fornire, cioè, ulteriori specificazioni a l riguardo , così obliterando il disposto normativo di cui al citato art. 92, comma 2, c.p.c., a fronte della piena soccombenza dell’Ufficio appellante e, quindi, contestualmente violando il principio generale prescritto dall’art. 91, comma 1, c.p.c.

3. In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e il derivante rinvio alla Corte di merito, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicili