Decreto — n. 18797/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL PRESIDENTE/CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 31384/2018 R.G. proposto da: LONGHITANO GIOVANNI -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n.2205/2018 depositata il 16/05/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti il 19/05/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 18797/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 31384/2018 Numero sezionale 2179/2025 Numero di raccolta generale 18797/2025 Data pubblicazione 09/07/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL PRESIDENTE/CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 31384/2018 R.G. proposto da: LONGHITANO GIOVANNI -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n.2205/2018 depositata il 16/05/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti il 19/05/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 31384/2018 Numero sezionale 2179/2025 Numero di raccolta generale 18797/2025 Data pubblicazione 09/07/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.541,00/1205,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge _______________, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma, il 07/07/2025 Stefania Billi Numero registro generale 31384/2018 Numero sezionale 2179/2025 Numero di raccolta generale 18797/2025 Data pubblicazione 09/07/2025