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Decreto — n. 18795/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18795/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18795/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL PRESIDENTE/CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3802/2018 R.G. proposto da: EUROLANDIA SRL -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n.3603/2017 depositata il 20/06/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti il 21/05/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 18795/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 3802/2018 Numero sezionale 2178/2025 Numero di raccolta generale 18795/2025 Data pubblicazione 09/07/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

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rimborso dell'imposta preventiva sospensione della riscossione fiscale procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento ricupero d'imposta Europa orientale rimborso dei contributi agli stranieri

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
ROMA n.3603/2017 depositata il 20/06/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL PRESIDENTE/CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3802/2018 R.G. proposto da: EUROLANDIA SRL -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n.3603/2017 depositata il 20/06/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti il 21/05/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 3802/2018 Numero sezionale 2178/2025 Numero di raccolta generale 18795/2025 Data pubblicazione 09/07/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 07/07/2025 Stefania Billi Numero registro generale 3802/2018 Numero sezionale 2178/2025 Numero di raccolta generale 18795/2025 Data pubblicazione 09/07/2025