Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, representing a business entity, did not act to preserve the right to a ruling on the merits of the tax dispute. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the proceedings extinguished, with the appellant bearing the costs.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8432/2022 R.G. proposto da: BUSINESS INTELLIGENCE STRATEGY SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato COGLIATI DEZZA ALESSANDRO (CGLLSN47D19H501M) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato COGLIATI DEZZA ALICE (CGLLCA77H58H501M) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SALERNOn.6803/2021 depositata il 23/09/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 8432/2022 Numero sezionale 2177/2025 Numero di raccolta generale 18793/2025 Data pubblicazione 09/07/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.152,00 per compensi oltre esborsi e accessori di legge. Così deciso in Roma, il 28/03/2025. Il Consigliere Delegato Roberto Succio Numero registro generale 8432/2022 Numero sezionale 2177/2025 Numero di raccolta generale 18793/2025 Data pubblicazione 09/07/2025