Decreto — n. 18790/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAO Sul ricorso n. 23095/2019 proposto da: GLITTERING SAS di DECINA FEDERICO & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Franco Perrone; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sez. staccata di Lecce, n. 207/24/2019, depositata il 28 gennaio 2019. Visto l’atto depositato il 18 febbraio 2020 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 18790/2025 — snciv · Corte di Cassazione: O Sul ricorso n. 23095/2019 proposto da: GLITTERING SAS di DECINA FEDERICO & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Franco Perrone; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sez. staccata di Lecce, n. 207/24/2019, depositata il 28 gennaio 2019. Visto l’atto depositato il 18 febbraio 2020 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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O Sul ricorso n. 23095/2019 proposto da: GLITTERING SAS di DECINA FEDERICO & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Franco Perrone; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sez. staccata di Lecce, n. 207/24/2019, depositata il 28 gennaio 2019. Visto l’atto depositato il 18 febbraio 2020 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 08/07/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2