Cassation court dismisses appeal regarding tax procedure extinction due to lack of specific request for hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed the appeal against a lower court's declaration that the tax litigation was extinguished. The lower court ruled the process ended because the parties failed to formally request a hearing under Article 391 of the Civil Procedure Code, despite the case being listed for extinction. The court upheld this decision, emphasizing that the statutory requirement for a specific request to fix an audience was not met by the appellants.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The extinction of a tax proceeding due to the absence of a specific request to fix a hearing renders the process definitively terminated, and the appeal against such extinction is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15235/2022 R.G. proposto da: ZAMPARINI ANDREA MAURIZIO, SILVANA RITA ZAMPARINI, PAOLO DIEGO ZAMPARINI, GRETA ZAMPARINI E LAURA GIORDANI ZAMPARINI, tutti nella qualità di eredi di Maurizio Zamparini, rappresentati e difesi dall’avvocato MAISTO GUGLIELMO, unitamente agli avvocati PARONI PINI GIULIA, LOVOTTI MASSIMILIANO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.4421/20/2021 depositata il 14/12/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 07/07/2025 La Pre