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Decreto — n. 18770/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18770/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18770/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 3859/2025 Numero sezionale 2168/2025 Numero di raccolta generale 18770/2025 Data pubblicazione 09/07/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 18770/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 3859/2025 Numero sezionale 2168/2025 Numero di raccolta generale 18770/2025 Data pubblicazione 09/07/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;

Parole chiave

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compensazione nel fallimento diritto al risarcimento danni soddisfacimento del credito obbligo di restituzione principio della copertura dei costi anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3859/2025 R.G. proposto da: TAGLI A COLORI SNC DI LONGOBARDI ROSARIO C., elettivamente domiciliata in CASTELLAMMARE DI STABIA CORSO ALCIDE DE GASPERI, 16 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato GARGIULO FRANCESCO che la rappresenta e difende -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -resistente- Avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELLA CAMPANIA n.4671/2024 depositata il 17/07/2024;

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 3859/2025 Numero sezionale 2168/2025 Numero di raccolta generale 18770/2025 Data pubblicazione 09/07/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 743,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 04/07/2025. Il Consiglio Delegato SUCCIO ROBERTO Numero registro generale 3859/2025 Numero sezionale 2168/2025 Numero di raccolta generale 18770/2025 Data pubblicazione 09/07/2025