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Ordinanza — n. 18768/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal regarding 'speaking bank transfer' requirement for renovation tax deductions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18768/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected Gilberto Balsamo's appeal against the Italian Revenue Agency's tax assessment. Balsamo argued that the lower court erred in denying his renovation tax deduction because he lacked a 'speaking bank transfer' record, despite having received the property from his mother. The court upheld the lower court's decision, ruling that the specific bank transfer format is mandatory for verifying the deductibility of expenses, and generic invoices or work completion do not suffice as proof of payment.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 3 del D.M. 18 febbraio 1998; Art. 16 bis del D.P.R. 917/1986: The requirement for a 'speaking bank transfer' is a strict condition for claiming renovation tax deductions, and the absence of this specific payment record invalidates the claim regardless of the actual completion of works or possession of generic invoices.

Parole chiave

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speaking bank transfer requirement renovation tax deduction IRPEF payment verification formal tax control Cassation dismissal imputazione dei pagamenti pagamento dell'emolumento rettifica delle detrazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 3 del decreto interministeriale n. 41 del 18 febbraio 1998
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione di legge – errata interpretazione dell’art. 1, comma 3 , del decreto interministeriale n.
Art. 16 bis del D.P.R. n. 917/1986
41 del 18 febbraio 1998, in correlazione con art. 16 bis del Dpr 917/86», proposto ai sensi dell’art.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
16 bis del Dpr 917/86», proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., i l contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la C.t.r.
Art. 370, primo comma, cod. proc. civ.
L’Agenzia delle Entrate ha depositato mero atto di resistenza al solo fine di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ..
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12281/2022 R.G. proposto da: BALSAMO GILBERTO rappresentato e difeso dall’Avvocato Antonella Pirro;PEC: antonella.pirro milano.pecavvocati.it -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata ex lege. resistente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 4036/2021, depositata in data 9 novembre 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 giugno 2025 dal Consigliere dr.ssa Maria Luisa De Rosa.

Rilevato che: 1.L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di Gilberto Balsamo la cartella di pagamento n. 01920190004661087000 per € 2.106,20 a titolo di maggiore IRPEF dovuta ed altro. Tale atto traeva origine dal controllo formale ex art. 36 ter d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 della dichiarazione dei redditi modello Cartella di pagamento –IRPEF730/2015 trasmessa, per conto del contribuente relativamente all’anno di imposta 2014, dal Caf; in particolare, il contribuente si era avvalso del diritto di usufruire delle detrazioni per lavori di ristrutturazione sull’unità immobiliare sita in via Motti dei Conti (VC) eseguiti dalla propria madre Geltrude Giuseppina Magna, poi ceduta in suo favorecon atto del dicembre 2014.

2. Avverso la cartella di pagamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Bergamo, la quale - con sentenza n. 190/2020 - lo rigettava perché il bonifico degli importi per il pagamento dei lavori di ristrutturazione non era avvenuto nel rispetto della formadel c. d . “bonifico parlante”.

3. Contro tale sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi alla C.t.r. della Lombardia; l’Ufficio si costituiva in giudizio ribadendo la legittimità del suo operato.

4. La C.t.r. della Lombardia, con sentenza n. 4036/2021, depositata in data 9 novembre 2021, rigettava l’appello, confermando la sentenza impugnata.

5. Avverso la citata sentenza della C.t.r. della Lombardia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo. L’Agenzia delle Entrate ha depositato mero atto di resistenza al solo fine di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ.. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 4 giugno 2025. Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione di legge – errata interpretazione dell’art. 1, comma 3 , del decreto interministeriale n. 41 del 18 febbraio 1998, in correlazione con art. 16 bis del Dpr 917/86», proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., i l contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la C.t.r. non ha ritenuto legittima la detrazione delle spese per gli interventi di ristrutturazione in difetto dell’utilizzazione della forma delbonifico c.d. “parlante” .

2. Il motivo è infondato. L’art. 1, comma 3, del decreto interministeriale n. 41 del 18 febbraio 1998 sancisce che “il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato”. Si tratta del c.d. “bonifico parlante” all'interno del quale sono riportati sia i dati del destinatario che del contribuente che ha sostenuto le spese, con l’indicazione specifica della inerente causale per verificarne la detraibilità, corredando tale documento - ai sensi dell’art. 16 bis del d.P.R. n. 917/1986 - del codice fiscale del beneficiario dell'agevolazione per la ristrutturazione e del codice fiscale o la partita iva del destinatario del bonifico.

Nella fattispecie in esame, la C.t.r. ha fatto buon governo dei principi normativi illustrati laddove ha ritenuto che - essendo il Balsamo divenuto cessionario del cespite dal genitore , e quindi acquisito il diritto alla detrazione delle spese di ristrutturazione per lo stesso sopportate – lo stesso, ad un controllo formale della dichiarazione da parte dell'Ufficio ed alla richiesta della documentazione a supporto degli acquisti, non aveva forni to la prova che le spese di ristrutturazione sostenute erano state pagate con il bonifico parlante, come previsto dalla normativa relativa, producendo unicamente fatture relative a costi non inerenti o aventi ad oggetto prestazioni generiche e delle quali non poteva verificarsi la pertinenza, rimanendo irrilevante l’esecuzione dei relativi lavori in economia, ricomprendendosi tra gli esborsi per i quali è necessario – ai fini della fruizione della possibile detrazione - utilizzare tale specifica modalità di pagamento anche quelli relativi all’acquisto di materiali.

3. In conclusione,il ricorso va rigettato. Nulla per le spese del presente giudizio non essendo si l’Agenzia delle Entratecostituita mediante controricorso. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, in un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso,