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Decreto — n. 18754/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18754/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18754/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 20101/2024 Numero sezionale 2160/2025 Numero di raccolta generale 18754/2025 Data pubblicazione 09/07/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 18754/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 20101/2024 Numero sezionale 2160/2025 Numero di raccolta generale 18754/2025 Data pubblicazione 09/07/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali spese di difesa rinuncia al dibattimento orale anticipo delle spese revoca dell'opposizione rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20101/2024 R.G. proposto da: DAMASCHI SRL, elettivamente domiciliata in PERUGIA VIA BARTOLO N. 10, presso lo studio dell’avvocato CAFORIO GIUSEPPE che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI GORIZIA, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PERUGIA, domiciliate in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che le rappresenta e difende -controricorrenti- Avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELL’UMBRIA n.293/2024 depositata il 28/08/2024;

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 20101/2024 Numero sezionale 2160/2025 Numero di raccolta generale 18754/2025 Data pubblicazione 09/07/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.152,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 04/07/2025. Il Consigliere Delegato SUCCIO ROBERTO Numero registro generale 20101/2024 Numero sezionale 2160/2025 Numero di raccolta generale 18754/2025 Data pubblicazione 09/07/2025