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Decreto — n. 18737/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18737/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18737/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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LOMBARDIA n.167/2022 depositata il 24/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 19615/2022 Numero sezionale 2148/2025 Numero di raccolta generale 18737/2025 Data pubblicazione 09/07/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 18737/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 19615/2022 Numero sezionale 2148/2025 Numero di raccolta generale 18737/2025 Data pubblicazione 09/07/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Parole chiave

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anticipo delle spese assenza di caso di rigore sanzione sproporzionata esecuzione provvisoria spese di esecuzione compromettibilità

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
LOMBARDIA n.167/2022 depositata il 24/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19615/2022 R.G. proposto da: MUSI GIAN LUCA, elettivamente domiciliato in NAPOLI PIAZZA AMEDEO,1, presso lo studio dell’avvocato FORTE SIMONE (FRTSMN73R16F839D) rappresentato e difeso dall'avvocato TEDESCO GIORGIO (TDSGRG60S21F839W) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA n.167/2022 depositata il 24/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 19615/2022 Numero sezionale 2148/2025 Numero di raccolta generale 18737/2025 Data pubblicazione 09/07/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate, per le ragioni poste a fondamento della proposta; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spese. Così deciso in Roma, il 30/06/2025 Il cons. del. Michele Cataldi Numero registro generale 19615/2022 Numero sezionale 2148/2025 Numero di raccolta generale 18737/2025 Data pubblicazione 09/07/2025