Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18729/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds and failure to prove res judicata of prior tax decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18729/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional tax commission decision regarding the distribution of profits. The authority argued that prior accounting entries should have prevented the tax assessment, but the court found the appeal lacked specific grounds for cassation. Furthermore, the authority failed to prove the prior judgment had become final, as required by law, rendering the claim inadmissible.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992; Art. 124 disp. att. c.p.c.: A cassation appeal must contain specific grounds criticizing the appellate decision, and the party claiming res judicata must prove the prior judgment's finality with a certification of non-impugnation.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal admissibility res judicata proof burden tax profit distribution specific grounds requirement tax authority litigation computo dei contributi tassazione delle spese recupero dei costi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992
Infatti, nel processo tributario, in mancanza di una previsione specifica sulla certificazione delpassaggio in giudicato della sentenza, va applicato per analogia legis, secondo la previsione dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, l'art.
Art. 124 disp. att. c.p.c.
546 del 1992, l'art. 124 disp.
Art. 1, comma 186 e ss., della legge n. 197 del 2022
31627/2023del 14 / 1 1/202 3 per la intervenuta definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, comma 186 e ss., della legge n. 197 del 2022.
Art. 5 t.u.i.r.
art. 124 disp. att. c.p
546 del 1992, l'art. 124 disp.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 07/02/2019, n. 3621
Cass. 28/12/2023, n. 32258
Cass. 21/07/2020, n. 15517
Cass. 29/01/2016, n. 1778
115 del 2002 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

INANZA sul ricorso iscritto al n. 893/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro COFIN DI COTUGNO VINCENZO S.A.S. , incorporata nella NIDACO COSTRUZIONI S.R.L., rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Di Pardo in forza di procura a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio Regus Business Centres Italia in Roma alla piazza del Popolo n. 18;

–controricorrente - nonché COTUGNO VINCENZO, rappresentato e difes o dall’avv. Salvatore Di Pardo in forza di procura a margine del controricorso, ed Presunzione di distribuzione di utilida s.r.l.-Precedente contabilizzazione degli stessi come ricavi elettivamente domiciliato presso lo studio Regus Business Centres Italia in Roma alla piazza del Popolo n. 18; –controricorrente- nonché COTUGNO NICANDRO, rappresentato e difes o dall’avv. Salvatore Di Pardo in forza di procura a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio Regus Business Centres Italia in Roma alla piazza del Popolo n. 18;

–controricorrente - nonché PATRICIELLO GIUSEPPINA, rappresentata e difes a dall’avv. Salvatore Di Pardo in forza di procura a margine del controricors o , ed elettivamente domiciliata presso lo studio Regus Business Centres Italia in Roma alla piazza del Popolo n. 18; –controricorrente– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 267/2016, depositata il 23 maggio 2016, non notificata; udita la relazione della causa, nell’adunanza camerale del 6 giugno 2025,del consigliere Federico Lume. FATTI DI CAUSA 1. L' A genzia delle entrate , D irezione provinciale di Isernia , emetteva un avviso di accertamento nei confronti della società Nidaco costruzioni s.r.l. per l’anno di imposta 2008 contestandole l ’ indebita deduzione di costi per euro 291.281,64 relativi a prestazioni rese alla società da parte della C ofin di C otugno Vincenzo s.a.s., sua controllante, sulla base di un contratto stipulato con scrittura privata il 25/02/2000; i costi erano ritenuti indeducibili poiché non supportati da documentazione idonea a dimostrare l'effettività delle prestazioni, l'utilità e il vantaggio conseguito dalla controllata, e mancando pertanto i requisiti di certezza,congruità e inerenza.

In conseguenza di tale rettifica l'Agenzia delle entrate emetteva altro avviso di accertamento, sempre per l'anno 2008 , in capo alla Cofin di Cotugno Vincenzo e c. s.a.s., socia della Nidaco costruzioni per l'88%, accertando maggior reddito di impresa pari ad euro 127.446,00derivante dai maggiori utili accertati a carico della Nidaco costruzioni, da ritenersi distribuiti ai soci come reddito di capitale ; emetteva altresì separati atti impositivi a carico di Cotugno Vincenzo, Cotugno Nicandro e Patriciello Giuseppina, soci della C ofin s.a.s., ai sensi dell'art. 5 t.u.i.r.

2. Contro tale atto impositivo la società e i soci proponevano ricorso che la CTP di Isernia rigettava, sulla base di quanto sostenuto nella coeva sentenza che aveva respinto il ricorso della Nidaco s.r.l. La Cofin s.a.s. proponeva appello che la CTR accoglieva . In particolare, i giudici del gravame rigettavano l'istanza di riunione al giudizio proposto dalla Nidaco costruzioni già definito con precedente sentenza; evidenziavano inoltre la circostanza che l'ufficio non aveva mai contestato la realtà della scrittura privata del 25/02/2000 nè che le operazioni della C ofin in favore della N idaco fossero oggettivamente inesistenti bensì l’inesistenza di documentazione idonea a provare l'inerenza dei costi; evidenziavano poi che la somma corrisposta alla C ofin era stata da quest'ultima contabilizzata come ricavo e aveva costituito parte dei dividendi redistribuiti poi dalla C ofin ai soci ; pertanto si trattava di un disconoscimento di un costo che non soltanto la N idaco aveva effettivamente sostenuto ma al quale corrispondeva un'entrata effettiva della C ofin e quindi una componente positiva del reddito di quest'ultima che la società aveva già contabilizzato e già sottoposto a imposizione; evidenzia vano infine che il percorso a ritroso dei costi disconosciuti alla Nidaco era frutto di un ragionamento fittizio che veniva meno nella considerazione dell'intervenuto accoglimento da parte della Commissione del coevo appello proposto dalla Nidaco, in tal modo chiarendosi che i costi ritenuti fittizi in realtà non eranostati tali.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di un motivo. Resistono conseparati controricors i la C ofin di Cotugno Vincenzo s.a.s.,Cotugno Vincenzo, Cotugno Nicandro e Patriciello Giuseppina. La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 6 giugno 2025. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo e unico motivo del ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la difesa erariale deduce la violazione dell’art. 163 t.u.i.r. ; sotto un primo profilo deduce che la CTRabbia errato nel dare rilevanza alla contabilizzazione dei ricavi da parte della Cofin s.a.s.; sotto un secondo profilo, laddove la CTR ha richiamato la coeva sentenza resa nei confronti della Nidaco s.r.l., evidenzia che essa è stata oggetto di ricorso per cassazione, ove l’ufficio ha dedotto la nullità per difetto di motivazione.

2. La società e i soci hanno inteso eccepire il giudicato esterno loro favorevole formatosi sui ricorsi proposti da Nicandro e Vincenzo Cotugno determinato rispettivamente dalle sentenze della CTR del Molise nn. 254/1/2016 e 256/1/2016 depositate in data 12/05/2016 e affoliate ai nn. 11 e 12 delle rispettive produzioni. Manca però nelle sentenze prodotte nel fascicolo e riprodotte nel p.c.t. l’attestazione del passaggio in giudicato , i l che preclude la fondatezza dell’eccezione. Infatti, nel processo tributario, in mancanza di una previsione specifica sulla certificazione delpassaggio in giudicato della sentenza, va applicato per analogia legis, secondo la previsione dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, l'art. 124 disp. att. c.p.c., sicché è necessario che il segretario della commissione tributaria, provinciale o regionale, certifichi, in calce alla copia della sentenza contenente la relazione della notificazione alla controparte o alla copia della sentenza non notificata, che nei termini di legge non è stata proposta impugnazione(Cass. 07/02/2019, n. 3621).

Inoltre, la parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l'onere di fornirne la prova mediante produzione della stessa, munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., anche nel caso di non contestazione della controparte, restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest'ultima ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno (Cass.28/12/2023, n. 32258).

3. Il ricorso va quindi esaminato rivelandosi però in parte inammissibile ed in parte infondato. Il primo profilo non configura infatti una concreta e specifica censura, in quanto, dopo una breve sintesi del contenuto della decisione, laddove ha ritenuto, con accertamento in fatto neanche censurato, che gli utili della Nidaco s.r.l. ribaltati con l’avviso di accertamentonei confronti della Cofin s.a.s. fossero già stati oggetto di imposizione in quanto ricavi da quest’ultima dichiarati in contabilità, si limita ad evidenziarne l’erroneità affermando, con una mera petizione di principio,che «se si esclude la sussistenza del costo in capo allaNidaco s . r . l . - come sostenuto dall'ufficio - l'imposizione va a colpire legittimamente il reddito dei soci di quest'ultima quale utile distribuito, a nulla rilevando che la C ofin s.a.s. abbia a suo tempo contabilizzato l'importo di euro 291.892,00quale ricavo».

Occorre ribadire infatti che il motivo del ricorso per cassazione deve consistere in una esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui la decisione del giudice d’appello è errata (tra le tante Cass.21/07/2020, n. 15517), nel caso di specie del tutto assente . Il secondo profilo si limita invece ad evidenziare l’avvenuta proposizione del ricorso per cassazione nei confronti della sentenza relativa alla Nidaco s.r.l., senza alcuna censura sulla motivazione per relationem operata dalla CTR e invero senza neanche compiutamente proporre in questa sede specifiche censure alla motivazione richiamata, che peraltro non viene neanche riprodotta o adeguatamente sintetizzata.

Peraltro, tale ricorso risulta definito con decreto di estinzione n. 31627/2023del 14 / 1 1/202 3 per la intervenuta definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, comma 186 e ss., della legge n. 197 del 2022.

4. Il ricorso va quindi respinto. Alla soccombenza segue condanna al pagamento delle spese di lite liquidate come da dispositivo. La soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, determina che non si applichi l’art. 13,comma 1- quater , d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 29/01/2016, n. 1778). P.Q.M rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite in favore dei singoli controricorrenti, spese che liquida per ciascuno in euro 500,00 c