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Ordinanza — n. 18698/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18698/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18698/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 6884 / 20 2 2 R.G. propost o da : Antonina Sciacca(C.F. SCCNNN28T53H325D), rappresentat a e difes a , in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avvocato Giovanni D’Ambra, con domicilio digitale indicato in atti; –ricorrente – contro CARTELLA DI PAGAMENTO DIREVOCAZIONE r.g. n. 6884/2022a.c.9/5/2025 Cons. est. Angelo Napolitano Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

Regesto Legislator

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art. 2909 c.c, art. 324 c.p, art. 295 c.p; Ordinanza — n. 18698/2025 — snciv · Corte di Cassazione: In particolare, non essendo stati riuniti i due appelli avverso le diverse sentenze, la C.T.R. avrebbe violato l’art. 2909 c.c. rigettando l’appello avverso la sentenza di rigetto del ricorso contro la cartella di pagamento senza attendere il passaggio in giudicato della sentenza r.g. n. 6884/2022a.c.9/5/2025 Cons. est. Angelo Napolitano reiettiva dell’appello contro la sentenza di rigetto del ricorso contro il diniego di definizione agevolata. 1.1. Il motivo è infondato. La sospensione che la contribuente invoca è funzionale al coordinamento delle due decisioni, l’una avente ad oggetto il diniego di definizione agevolata, l’altra, dipendente, avente ad oggetto la cartella di pagamento.

Parole chiave

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sospensione della riscossione fiscale assistenza amministrativa fiscale internazionale differimento dell'imposizione disposizioni fiscali detrazione fiscale esenzione dal pagamento dei contributi

Disposizioni normative citate

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art. 2909 c.c
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., dell’art.
art. 324 c.p
2909 c.c., dell’art. 324 c.p.c.
art. 295 c.p
e, ove occorresse, dell’art. 295 c.p.c.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 6884 / 20 2 2 R.G. propost o da : Antonina Sciacca(C.F. SCCNNN28T53H325D), rappresentat a e difes a , in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avvocato Giovanni D’Ambra, con domicilio digitale indicato in atti; –ricorrente – contro CARTELLA DI PAGAMENTO DIREVOCAZIONE r.g. n. 6884/2022a.c.9/5/2025 Cons. est. Angelo Napolitano Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

–controricorrente – Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Direttore pro tempore; - intimata - Avverso la sentenza della C O MMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIAn. 7603/5/2021, depositata in data 6 / 9 /20 2 1 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camer a di consiglio del 9 maggio 2025 ; Fatti di causa In data 17 giugno 2010 la sig.ra Sciacca Antonina (d’ora in avanti, anche “la contribuente” ) riceveva dalla SERIT SICILIA S.p.A. , concessionaria della riscossione per la Provincia di Catania, la cartella esattoriale n° 293 2010 00345899 49 con la quale le veniva intimato il pagamento della somma complessiva di € 18.252,86 di cui € 810,79 a titolo di compensi di riscossione ed € 5,88 per diritti di notifica.

La predetta cartella traeva origine dall’atto dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania di iscrizione al ruolo esattoriale di somme asseritamentedovute in conseguenza dell’atto di diniego della definizione agevolata dei tributi sospesi in conseguenza degli eventi sismici e vulcanici dell’ottobre 2002 nel territorio della Provincia di Catania. La contribuente quindi , con ricorso tempestivamente notificato , impugnò la cartella di pagamento e l’atto dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania di iscrizione al ruolo esattoriale n° r.g. n. 6884/2022a.c.9/5/2025 Cons. est.

Angelo Napolitano 2010/265 reso esecutivo in data 22 Febbraio 2010 della somma di € 17.436,19 ad essa presupposto e ne chiedeva il loro annullamento lamentandone l’illegittimità. Nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate e con l’Agenzia delle Entrate Riscossione, la C.T.P. di Catania rigettò il ricorso. La C.T.R. della Sicilia confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza d’appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate si difende con controricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata.

La contribuente ha depositato una memoria difensiva in vista dell’adunanza camerale. Ragioni della decisione Innanzitutto, deve rilevarsi che il decesso della contribuente, intervenuto nel corso del giudizio di legittimità, non ha alcun riflesso su quest’ultimo, che prosegue per impulso d’ufficio ( Cass., n. 1757/16). 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., dell’art. 324 c.p.c. e, ove occorresse, dell’art. 295 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, la contribuente si duole del fatto che il giudice di merito abbia rigettato il ricorso contro la cartella di pagamento (rigettando l’appello) in conseguenza del rigetto del ricorso (in appello) contro il diniego della definizione agevolata di cui all’art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006.

In particolare, non essendo stati riuniti i due appelli avverso le diverse sentenze, la C.T.R. avrebbe violato l’art. 2909 c.c. rigettando l’appello avverso la sentenza di rigetto del ricorso contro la cartella di pagamento senza attendere il passaggio in giudicato della sentenza r.g. n. 6884/2022a.c.9/5/2025 Cons. est. Angelo Napolitano reiettiva dell’appello contro la sentenza di rigetto del ricorso contro il diniego di definizione agevolata. 1.1. Il motivo è infondato. La sospensione che la contribuente invoca è funzionale al coordinamento delle due decisioni, l’una avente ad oggetto il diniego di definizione agevolata, l’altra, dipendente, avente ad oggetto la cartella di pagamento.

Orbene, tale coordinamento è assicurato dal fatto che le due cause, quella relativa al diniego di definizione agevolata e quella relativa alla cartella di pagamento, pendono ora entrambe dinanzi a questa Suprema Corte, chiamate alla stessa adunanza camerale e, per di più, affidate allo stesso relatore. Anche se, formalmente, non riunite, il coordinamento delle decisioni è dunque assicurato (cfr., ex coeteris,Cass., n. 11634/20). Ne consegue l’infondatezza del motivo. 2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 della legge n. 212 del 2000 (cosiddetto Statuto del contribuente) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, la contribuente censura la sentenza impugnata per non aver rilevato la violazione della disposizione evocata in rubrica da parte dell’amministrazione che ha iscritto a ruolo ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 le somme conseguenti al provvedimento di diniego di definizione agevolata prima dello spirare del termine per impugnare il suddetto diniego di definizione agevolata.

In altri termini, la contribuente afferma che, prima dell’iscrizione a ruolo delle somme portate nella cartella impugnata in prime cure, l’amministrazione avrebbe dovuto attendere “le determinazioni assunte dal contribuente a seguito della notifica dell’atto di diniego dei benefici della definizione agevolata di cui all’art. 1, comma 1011, della legge finanziaria per il 2007”. r.g. n. 6884/2022a.c.9/5/2025 Cons. est. Angelo Napolitano 2.1. Il motivo è infondato. Nel comportamento tenuto dall’amministrazione non si ravvisa alcuna violazione dell’art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000.

Non esiste, infatti, per l’amministrazione alcun obbligo di attendere l’impugnazione di un diniego di definizione agevolata prima di iscrivere a ruolo le maggiori somme dovute in seguito al diniego. 3.Il ricorso è rigettato. Le spese, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, mentre non si devono liquidare nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che non ha svolto attività difensiva in questa sede. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M Rigetta il ricorso. Condanna la contribuente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro duemilatrecentoper compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto