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Decreto — n. 18640/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18640/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18640/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 394/2025 R.G. proposto da: LELLI MARCO, rappresentato e difeso dall’Avv. Dante Picca (PEC dantepicca@ordineavvocatiroma.org) e dall’Avv. Michele Piccari ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Dante Picca, sito in Roma, Via Giuseppe Avezzana n. 6, giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro AGENZIA ENTRATE domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -intimato- Numero registro generale 394/2025 Numero sezionale 2137/2025 Numero di raccolta generale 18640/2025 Data pubblicazione 08/07/2025 avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.3332/2024 depositata il 21/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 18640/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 394/2025 R.G. proposto da: LELLI MARCO, rappresentato e difeso dall’Avv. Dante Picca (PEC dantepicca@ordineavvocatiroma.org) e dall’Avv. Michele Piccari ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Dante Picca, sito in Roma, Via Giuseppe Avezzana n. 6, giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro AGENZIA ENTRATE domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -intimato- Numero registro generale 394/2025 Numero sezionale 2137/2025 Numero di raccolta generale 18640/2025 Data pubblicazione 08/07/2025 avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.3332/2024 depositata il 21/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali recupero dei costi spese di sostentamento assunzione delle spese spese di difesa anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 394/2025 R.G. proposto da: LELLI MARCO, rappresentato e difeso dall’Avv. Dante Picca (PEC dantepicca@ordineavvocatiroma.org) e dall’Avv. Michele Piccari ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Dante Picca, sito in Roma, Via Giuseppe Avezzana n. 6, giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro AGENZIA ENTRATE domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -intimato- Numero registro generale 394/2025 Numero sezionale 2137/2025 Numero di raccolta generale 18640/2025 Data pubblicazione 08/07/2025 avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.3332/2024 depositata il 21/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.111,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 27/06/2025 IL CONSIGLIERE DELEGATO MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Numero registro generale 394/2025 Numero sezionale 2137/2025 Numero di raccolta generale 18640/2025 Data pubblicazione 08/07/2025