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Decreto — n. 18635/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18635/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18635/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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O Sul ricorso n. 21057/2024 proposto da: SALVATORE SANTE ALTAVILLA, rappresentato e difeso da sé medesimo; - ricorrente non depositante- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore; -intimata- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia n. 3372/04/2023, depositata il 23 novembre 2023. Visto l’atto depositato il 7 maggio 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 18635/2025 — snciv · Corte di Cassazione: O Sul ricorso n. 21057/2024 proposto da: SALVATORE SANTE ALTAVILLA, rappresentato e difeso da sé medesimo; - ricorrente non depositante- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore; -intimata- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia n. 3372/04/2023, depositata il 23 novembre 2023. Visto l’atto depositato il 7 maggio 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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contenzioso tributario sospensione della riscossione fiscale arretrati d'imposta sottrazione dell'iva rimborso dell'imposta preventiva diritti del contribuente

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 7 maggio 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

O Sul ricorso n. 21057/2024 proposto da: SALVATORE SANTE ALTAVILLA, rappresentato e difeso da sé medesimo; - ricorrente non depositante- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore; -intimata- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia n. 3372/04/2023, depositata il 23 novembre 2023. Visto l’atto depositato il 7 maggio 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 03/07/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a e 5 d 9 3 3 c a 0 Numero registro generale 21057/2024 Numero sezionale 2132/2025 Numero di raccolta generale 18635/2025 Data pubblicazione 08/07/2025 F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a e 5 d 9 3 3 c a 0