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Decreto — n. 18633/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18633/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18633/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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T O Sul ricorso n. 20600/2024 proposto da: IMMOBILIARE CASTELLO PRESATI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Leonardo Lener e Eugenio Sarai; -ricorrente- contro COMUNE DI BERGAMO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Silvia Mangili e Gabriele Pafundi; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia n. 1595/1/2024, depositata il 30 maggio 2024 e notificata il 6 giugno 2024. Visto l’atto depositato il 29 aprile 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 18633/2025 — snciv · Corte di Cassazione: T O Sul ricorso n. 20600/2024 proposto da: IMMOBILIARE CASTELLO PRESATI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Leonardo Lener e Eugenio Sarai; -ricorrente- contro COMUNE DI BERGAMO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Silvia Mangili e Gabriele Pafundi; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia n. 1595/1/2024, depositata il 30 maggio 2024 e notificata il 6 giugno 2024. Visto l’atto depositato il 29 aprile 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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rinuncia d'eredità ritiro dell'istanza giudiziaria conseguenze del ritiro rinuncia al dibattimento orale restituzione di fondo privo d'oggetto

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 29 aprile 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

T O Sul ricorso n. 20600/2024 proposto da: IMMOBILIARE CASTELLO PRESATI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Leonardo Lener e Eugenio Sarai; -ricorrente- contro COMUNE DI BERGAMO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Silvia Mangili e Gabriele Pafundi; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia n. 1595/1/2024, depositata il 30 maggio 2024 e notificata il 6 giugno 2024. Visto l’atto depositato il 29 aprile 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 03/07/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a