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Decreto — n. 18614/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 18614/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 18614/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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T O Sul ricorso n. 17974/2023 proposto da: PANZA PASQUALE, rappresentato e difeso dall’avv. prof. Paola Coppola; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore; -intimata- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania n. 961/1/2023, depositata il 1° febbraio 2023. Visto l’atto depositato il 3 maggio 2024 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 18614/2025 — snciv · Corte di Cassazione: T O Sul ricorso n. 17974/2023 proposto da: PANZA PASQUALE, rappresentato e difeso dall’avv. prof. Paola Coppola; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore; -intimata- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania n. 961/1/2023, depositata il 1° febbraio 2023. Visto l’atto depositato il 3 maggio 2024 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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sospensione della riscossione fiscale ricupero d'imposta autorità giudiziaria fiscale impugnazione di decisioni amministrative contenzioso tributario conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 3 maggio 2024 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

T O Sul ricorso n. 17974/2023 proposto da: PANZA PASQUALE, rappresentato e difeso dall’avv. prof. Paola Coppola; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore; -intimata- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania n. 961/1/2023, depositata il 1° febbraio 2023. Visto l’atto depositato il 3 maggio 2024 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 03/07/2025 La Presidente titolare ANGELINA-MARIA PERRINO F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a e