Cassation court dismisses appeal for failure to prove external res judicata with required certification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against the Regional Court's dismissal of an IRAP payment order. The taxpayer argued that a prior final judgment regarding the company's inactivity should apply to him as a shareholder, but failed to submit the necessary court certification proving that specific judgment had become final. The court ruled that while external res judicata is relevant, the appellant bears the strict burden of providing both the full text of the prior judgment and the official certificate of finality, which was missing in this case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.; Art. 124 disp. att. c.p.c.: The party invoking external res judicata must prove its finality by submitting the complete judgment text accompanied by the official certificate of finality, as mere production of the text without such certification is insufficient.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17799/2022 R.G. proposto da: ANDREIS PAOLO, rappresentato e difeso dagli Avvocati Pietro Massarotto e Mario Domenico Ciccarelli; PEC: PEC: mariodomenico.ciccarelli@milano.pecavvocati.it –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore. -intimata – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LIGURIA n. 13/2022, depositata in data 4 gennaio 2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 giugno 2025 dal Consigliere dr.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:
1. L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di Paolo Andreis la cartella di pagamento n. 04820170023369015000 IRAP per l’anno di imposta 2014. In particolare, il ricorrente era socio della Immobiliare Andreis s.a.s. di De Andreis Paolo C. in liquidazione, poi cessata; tale società, asserita inattiva, subiva l'imposizione della maggiore IRAP calcolata sul reddito presunto, ai sensi dell'art. Cartella di pagamento –IRPEF -giudicato 30 della legge n. 724/1994 , sicché ai soci della stessa venivano attribuiti presunti redditi.
2. Avverso la cartella di pagamento, il contribuente socio Paolo Andreis proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Genova, la quale con sentenza n. 237/2019 rigettava il ricorso, rilevando che la dedotta circostanza della asserita non operatività della società, quale causa di esclusione della applicazione della legge n. 742/1999, non potesse trovare applicazione dovendo essere fatta valere in sede di impugnativa dell’avviso di accertamento notificato alla s.a.s.
3. Contro tale sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi alla C.t.r. della Liguria; l’Ufficio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
4. La C.t.r. della Liguria, con sentenza n. 13/2022, depositata in data 4 gennaio 2022, rigettava l’appello, confermando la sentenza di prime cure.
5. Avverso la sentenza della C.t.r. della Liguria, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 4 giugno 2025. Considerato che:
1. Con l’unico motivo di ricorso proposto ai sensi de ll’art. 360 , co. 1, n. 3, cod. proc. civ. , così rubricato: «Violazione o falsa applicazione in specie quanto all’art. 5 T.U.I.R. letto in combinazione con gli artt. 30 legge n. 724/1994 e 36 bis DPR 600/1973nonché quanto all’esecutività della sentenza tributaria ex art. 67-bis d.lgs. n. 546/1992», il contribuente lamenta l 'error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che la sentenza n° 4614/2018 emessa il 15 ottobre 2018 dalla C.t.r. Lombardia sez. 21 per IRAP 2013 nei confronti della Immobiliare De Andreis s.a.s e passata in giudicato fosse condivisibile e che le sue motivazioni fossero perfettamente applicabili anche al caso in esame riguardante l’IRAP per l’anno di imposta 2014 per il socio Paolo De Andreis.
2. Il ricorso è infondato. Costituisce principio giurisprudenziale pacifico (cfr., ex multis , Cass. 06/06/2023, n. 15846) quello secondo cui il principio della rilevabilità in sede di legittimità del giudicato esterno, sempre che questo risulti dagli atti comunque prodotti nel giudizio di merito, deve essere coordinato con l'onere di completezza e autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve indicare il momento e le circostanze processuali in cui i predetti atti siano stati prodotti, senza possibilità di depositare per la prima volta la sentenza in sede di legittimità, atteso che tale facoltà è consentita solo in caso di giudicato successivo alla sentenza impugnata.
Ancora si è ribadito che «affinché il giudicato esterno – per quanto rilevabile d'ufficio - possa far stato in accoglimento della relativa eccezione, la certezza della sua formazione deve essere provata attraverso la produzione della sentenza, completa della motivazione, posta a fondamento dell'eccezione, e recante il relativo attestato di cancelleria di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., non potendone risultare la portata dal solo dispositivo» (v., da ultimo, Cass. 16/12/2024, n. 32882). Nel caso di specie il ricorrente, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non ha adempiuto all’onere di depositare la sentenza della C.t.r. lombarda n. 3390/2021 depositata il 23 settembre 2021 munita di idonea certificazione (art. 124 att. cod. proc. civ.) dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione e ciò perché la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio, non soltanto producendo la sentenza stessa (come avvenuto nel caso di specie), ma anche corredandola della citata idonea certificazione (onere, invece, non assolto dal ricorrente) , non potendosi ritenere né che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza. (v.
Cass.29/08/2013, n. 19883e Cass. 18/04/2017, n. 9746).
3. In conclusione, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese essendo rimasta intimata l’Agenzia delle Entrate. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, in un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a que