Italian tax court declares tax litigation extinguished due to automatic termination under new 2023 law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished following a lower court's ruling on the automatic termination of proceedings. The tax authority argued that the case was definitively resolved under the new legislative framework, while the taxpayer contested the procedural outcome. The supreme court upheld the decision, ruling that the statutory provisions mandated the extinction of the process without further adjudication.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13 del 2023: The court establishes that tax proceedings automatically extinguish upon the transmission of a list documenting the regular conclusion of the dispute, barring parties from requesting a hearing unless specific conditions are met.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9082/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro SALERNO LUIGI, rappresentato e difeso dall'avvocato SENATORE ALESSANDRO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.7719/07/2017 depositata il 20/09/2017, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 01/07/2025 La Presiden