Italian tax court remands case to lower court on corporate group connection and consolidated balance sheet issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation remanded a tax dispute regarding unreported financial flows between three companies. The Regional Tax Court had partially accepted the taxpayer's claim that these companies formed a corporate group due to family ties among shareholders, thereby avoiding double taxation. The Court of Cassation found the legal questions concerning the specific interpretation of corporate group connection under Article 2359 of the Civil Code and the application of the consolidated balance sheet requirement to be of particular relevance, noting a lack of specific precedents in this section.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2359, commi 2 e 3 c.c.; Art. 88 T.U.I.R.: When specific precedents are lacking and legal questions regarding corporate group connection and consolidated balance sheet requirements are of particular relevance, the case must be remitted for further examination.
Parole chiave
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a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.16412/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – CONTRO CALABRIA LAVORO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Seri del foro di Roma, giusta procura speciale in atti; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 219/2019, depositata il 7.2.2019 e notificata il 27.3.2019. Udita la relazione svolta dal consigliere Maria Clara Sali all’udienza camerale del 18.6.2025. Rilevato che:
1. La C.T.P. di Vibo Valentia rigettava il ricorso proposto dalla società CALABRIA LAVORO s.r.l. avverso l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Vibo Valentia, con il quale venivano accertati, per quel che qui interessa, maggiori ricavi non dichiarati in relazione al sottoconto “finanziamenti attivi a terzi”, qualificati dall’Ufficio sopravvenienze attive – proventi straordinari, recuperati a tassazione a fini IRAP e IRES, oltre interessi e sanzioni. Riteneva il giudice di primo grado che non vi fosse prova del dedotto collegamento societario, nella specie del “gruppo Morelli”, asseritamente composto da EMME 430 s.r.l., DIM IMMOBILIARE s.r.l. e CALABRIA LAVORO s.r.l. e che, in ogni caso, non era stato presentato il bilancio consolidato.
2. La C.T.R. di Reggio Calabria, adita dalla soccombente, accoglieva –con la sentenza richiamata in epigrafe - parzialmente il gravame, ritenendo, in sintesi, sussistenti i presupposti previsti dall’art. 2359, commi 2 e 3, c.c., in ragione del rapporto di parentela che legava i soci di ciascuna delle tre società e della circostanza che tutte e tre avessero nominato il medesimo procuratore speciale, anch’egli legato da vincolo di parentela ai soci, richiamando una pronuncia di legittimità e altre norme di natura fiscale che davano rilievo ai rapporti di parentela. Emergeva dunque che la gestione delle tre società faceva capo ad un unico soggetto giuridico, che provvedeva a ripianare i debiti delle altre società collegate. A ragionare diversamente si sarebbe configurata una doppia imposizione. Le movimentazioni contestate erano pertanto da ritenere non imponibili.
3. L’Agenzia delle entrate ha propo sto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La società intimata ha resist ito con controricorso.
4. E’ stata fissata l'udienza camerale del 18.6.2025, in prossimità della quale la società controricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. Considerato che: 1.Con il primo motivo, rubricato «nullità della sentenza -violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del Dlgs.n. 546/92 e dell’art. 132 c.p.c.», in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.»; l’Ufficio assume che la motivazione della sentenza impugnata è meramente apparente. 2.Con il secondo motivo, rubricato ««violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2359 c.c. e dell’art. 118 D.P.R. 917/1986», in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., l’Ufficio deduce, in sintesi, che la C.T.R. avrebbe erroneamente interpretato i presupposti previsti dall’art. 2359 c.c. in materia di collegamento societario, laddove aveva ritenuto sufficiente il mero rapporto di parentela tra soci, il quali non avevano partecipazioni societarie nelle altre due società, senza prendere peraltro neppure in considerazione il dato dirimente della mancata presentazione del bilancio consolidato da parte di alcuna delle tre società asseritamente facenti parte del “gruppo Morelli”. 3.Con il terzo ed ultimo motivo si deduce «violazione dell’art. 88 T.U.I.R.», in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR ignorato che “non si considerano sopravvenienze attive – soltanto - i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società ed agli enti di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci, né gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni“, disposizione di favore di stretta interpretazione, anche in ragione della sua natura eccezionale, che non poteva trovare applicazione nella fattispecie in esame, ove i versamenti in denaro venivano effettuati da ciascuna società in favore delle altre due società.
Si trattava dunque di movimentazioni in entrata relative ad operazioni di finanziamento prive di giustificazione economica e non legittimate dalle previsioni statutarie, da qualificarsi sopravvenienze attive – proventi straordinari – ai sensi dell’art. 88 T.U.I.R., come correttamente ritenuto dagli accertatori. 4.Rilevato che le questioni di diritto prospettate nel secondo motivo (avuto riguardo alla individuazione delle condizioni circa la configurazione del collegamento societario con riferimento al disposto dell’art. 2359, comma 3, c.c., anche in relazione alla possibile influenza del rapporto di parentela tra i soci delle compagini societarie) e nel terzo motivo rivestono particolare rilevanza e che non vi sono in materia precedenti propriamente specifici di questa sezione, per cui appare necessario rimettere la causa in pubblica udienza;
P.Q.M La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per la fissaz