Civil procedure dismissed: process extinguished by automatic declaration of extinction under Art. 198 of Law 197/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil process extinguished following the automatic declaration of extinction mandated by the new tax law. The lower court ruled that the insertion of the case into the official list of extinguished proceedings, as required by Article 40 of the 2023 decree, confirmed the regular termination of the dispute without a formal denial. Consequently, the appellate court upheld this procedural outcome, confirming that the process ended by operation of law rather than by a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13 del 2023: The process is automatically extinguished upon the mandatory insertion of the case into the official list of extinguished proceedings, rendering a formal denial of the request unnecessary.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4017/2022 R.G. proposto da : LA ROCCA SOCIETÀ COOPERATIVA, rappresentata e difesa dall’avvocato FERRARO VINCENZO DOMENICO contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n.6040/19/2021 depositata il 16/07/2021,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 03/07/2025 LaPres