Cassation Court dismisses appeal against tax authority's declaration of extinction due to procedural time limits. The court rejects the company's arguments regarding the validity of the tax assessment. The decision confirms that the process extinguished automatically under specific legislative provisions. The ruling upholds the tax authority's procedural action without further review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by Arriva Italia SRL against the Agenzia delle Entrate's declaration of process extinction. The lower court found that the insertion of the case into a specific list under the 2023 decree automatically extinguished the proceedings due to the passage of time. The Cassation Court affirmed this outcome, ruling that the statutory time limits were strictly met and no further judicial intervention was warranted.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13 del 2023: The insertion of a case into the designated list for extinction automatically terminates the proceedings, and the opposing party cannot challenge this procedural outcome.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10363/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro ARRIVA ITALIA SRL, rappresentatae difesa dagli avvocati BIZIOLI GIANLUIGI, PIZZO FRANCESCO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.4245/ 17/ 2019 depositata il 29/10/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 24/06/2025 LaPresi