Cassation Court declares tax litigation extinguished due to administrative listing under new 2023 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished following the insertion of the case into an administrative list by the Revenue Agency. The lower court ruled that this listing, mandated by Article 1 of Law No. 197/2022, signifies the regular conclusion of the proceedings without a formal denial. Consequently, the Court upheld the decision that the process ended automatically, leaving procedural costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The insertion of a tax case into the administrative list for extinguishment of proceedings under the new law automatically terminates the litigation, barring further appeals unless parties specifically request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26144/2022R.G. proposto da: ELCODA CONTABILIZZAZIONE DATI AZIENDALI DAICAMPI MARCO C SAS, DAICAPI MARCO, DIEMME DATI DAICAMPI MARCO C SAS rappresentate e difese dagli Avv.ti MARINI Giuseppe e GIOVANARDI Andrea Contro AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE TRENTO rappresentatee difese dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. I I GRADO TRENTO n.32/02/2022 depositata il 30/05/2022 pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità e le risultanze dell’interlocutoria datata 05.06.2025 con la predetta Agenzia; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 23/06/2025 LaPre