Cassation court dismisses appeal against bankruptcy court ruling declaring bankruptcy proceedings extinguished by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal filed by the Revenue Agency against the bankruptcy court's decision to extinguish the bankruptcy proceedings. The bankruptcy court ruled that the process ended automatically because the tax authority had transmitted the list of assets without raising any objections, as required by the new tax law. The court upheld this outcome, confirming that the statutory transmission of the asset list without objection legally terminates the bankruptcy process.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023: The transmission of the asset list by the tax authority without objection legally extinguishes bankruptcy proceedings, and the Revenue Agency cannot challenge this automatic termination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20293/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa DALL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; contro FALLIMENTO COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO EDIL ATELLANA SRL, rappresentatae difesa dall'avvocato GIORDANO VINCENZO ; avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 10326/ 52/ 2016 depositata il 22/11/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 03/07/2025 La Pres