Decreto — n. 18453/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAANDREA BULGARELLA, rappresentate e difese dall’avvocato CIONI VALERIO unitamente all'avvocato MURCIANO LUIGI PIERGIUSEPPE avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. TOSCANA n. 325/03/2021 depositata il 25/03/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 10/04/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 18453/2025 — snciv · Corte di Cassazione: TRIB. REG. TOSCANA n. 325/03/2021 depositata il 25/03/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 10/04/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26825/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE TRAPANI, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, rappresentate e difese dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro SOCIETA' IMMOBILIARE PISA SRL, BULGARELLA COSTRUZIONI SRL, ABITALIA HOTELS SRL, EDILCENTRO SRL, EMPOLI TOURING SRL, PISA TOURING SRL, SAN ROSSORE TOURING SRL, VIAREGGIO TOURING SRL, LIVORNO TOURING SRL, PADOVA TOURING SRL, MONASTERI GOLF CLUB VILLAGE SRL, AVOLA TOURING SRL, ERICE TOURING SRL, LA TONNARA SRL, IMMOBIL TORRE SRL, SICIL TOURING SRL, GRUPPO BULGARELLA HOLDING SRL (NELLA QUALITA’ DI CAPOGRUPPO CONTROLLANTE), tutte legalmente rappresentate p.p. dal sig.
ANDREA BULGARELLA, rappresentate e difese dall’avvocato CIONI VALERIO unitamente all'avvocato MURCIANO LUIGI PIERGIUSEPPE avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. TOSCANA n. 325/03/2021 depositata il 25/03/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 10/04/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 18/06/2025 La Pres