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Decreto — n. 18431/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as civil process extinguished by administrative declaration of case closure.

Numero d'incarto Decreto — n. 18431/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal filed by Chic Srl against the tax agency regarding the extinction of the civil litigation. The lower court found that the administrative act explicitly declared the process extinguished due to the regular definition of the controversy under specific legislative provisions. Consequently, the court upheld the decision that the procedural action no longer exists, leaving the matter closed.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When an administrative act declares the regular definition of a controversy and the absence of a denial, the civil process is extinguished by operation of law.

Parole chiave

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process extinction administrative declaration civil procedure closure tax litigation legislative definition chiusura della procedura di assistenza giudiziaria chiusura dell'azienda stralcio del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
LOMBARDIA SEZ.DIST.BERGAMO n.2688/23/2021 depositata il 12/07/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5155/2022 R.G. proposto da : CHIC SRL,rappresentata e difes a dagli avvocati TROVESI MICHELE, VILLA PAOLA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BERGAMO,rappresentate e difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA SEZ.DIST.BERGAMO n.2688/23/2021 depositata il 12/07/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 26/06/2025 LaPresi