Cassation court dismisses appeal regarding tax procedure extinction due to lack of substantive review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal against a lower court's decision declaring the tax litigation extinguished. The lower court found the case ended because the tax authority had formally notified the closure of the proceedings, satisfying statutory requirements for extinction. The court upheld this procedural outcome, ruling that the appeal failed to challenge the substantive legal basis for the extinction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023; Art. 1, commi 186-200, l. n. 197/2022: The court declares that a tax litigation is extinguished upon formal notification of the closure of proceedings, and an appeal against such extinction is inadmissible if it does not address the substantive grounds for the extinction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30250/2022 R.G. proposto da : GL TRADING SRL UNIPERSONALE,rappresentata e difes a dall'avvocato BORIERO LUCA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARIDA SEZ.DIST. BRESCIAn.2921/23/2022 depositata il 11/07/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 02/07/2025 La Presid